Quando comincia una nuova convivenza
Accade spesso che il coniuge separato, tenuto alla
corresponsione dell’assegno, costituisca un nuovo nucleo familiare:
circostanza, questa, che non legittima di per sé una diminuzione del
contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché è
l’espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. 22 novembre 2000, n. 15065).
Se va a convivere il coniuge obbligato all’assegno
Sempre
la Cassazione (sentenza del 24 aprile 2001, n. 12212) ha
successivamente precisato che si deve considerare l’onere economico,
gravante sul coniuge obbligato, derivante dal mantenimento di figli
nati da una relazione extraconiugale, ma non il preteso onere di
mantenimento della convivente more uxorio (Cass. 24 aprile 2001, n. 6017).
Né
il coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno per il
mantenimento dei figli può invocare una riduzione dell’ importo
eccependo di aver effettuato in favore dei figli medesimi ulteriori
elargizioni, se queste sono state erogate per soddisfare esigenze
diverse da quelle poste alla base del predetto assegno e quindi
ricollegabili a un titolo diverso (Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212).
Se va a convivere il coniuge che riceve l’assegno
Se ad andare a convivere more uxorio con un’altra persona è il coniuge avente diritto all’assegno, occorre stabilire se la convivenza ha carattere di stabilità e affidabilità e se incide positivamente sulla situazione economica del
coniuge separato, annullandone o riducendone lo stato di bisogno, e
risolvendosi quindi in una fonte effettiva e costante di reddito; nel
qual caso, infatti, può incidere sull’ammontare dell’assegno di
mantenimento fissato in sede di separazione, legittimando la parte
obbligata a corrisponderlo a chiederne, a seconda delle circostanze, la
riduzione (Cass. 22 aprile 1993, n. 4761) o la sospensione (Trib.
Genova, 2 giugno 1990, Cass. 4 aprile 1998, n. 3503).
La prova della convivenza e, soprattutto, del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge separato, è ovviamente a carico del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento e
dev’essere inequivocabile: i giudici, per esempio (Cass. 2 settembre
2004, n. 17684, con riferimento all’assegno divorzile), hanno stabilito
che la targhetta sull’ingresso di casa, con i nomi dell’ex moglie e del
nuovo compagno, le foto attestanti il parcheggio dell’auto della stessa
presso l’abitazione del compagno, e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante la collaborazione lavorativa con il
convivente, non costituiscono circostanze tali da poter essere
considerate, da sole, prova sufficiente a dimostrare la stabile
convivenza more uxorio dell’ex moglie ed il connesso
miglioramento delle condizioni economiche della stessa, con conseguente
giustificazione della richiesta di riduzione dell’assegno di
mantenimento in capo all’ex marito; la convivenza more uxorio,
infatti, ha natura intrinsecamente precaria, non determina obblighi di
mantenimento e non ha quella stabilità giuridica, propria del
matrimonio, presupposta dalla definitiva cessazione dell’obbligo di
corrispondere l’assegno (Cass. 26 gennaio 2006, n. 1546).
Questa
stessa sentenza ha però escluso che l’obbligo di corrispondere
l’assegno possa risorgere in caso di cessazione della convivenza,
poiché de iure condito è prevista la cessazione e non semplicemente la sospensione dell’obbligo di corrispondere l’assegno.