Quando il figlio può agire direttamente per gli alimenti nei confronti del genitore
Secondo il Tribunale civile di Bari (sentenza 3421/09) è consentito al
figlio di agire direttamente per gli alimenti nei confronti del
genitore al di fuori del circuito delle modifiche delle condizioni di
divorzio (ad esempio nel caso di raggiunta autonomia economica con
perdita del diritto al mantenimento e di successiva perdita della
medesima indipendenza e cause sopravvenute). Tuttavia l’obbligo
alimentare è considerato come un minus rispetto a quello di
mantenimento, che costituisce una nozione più ampia la quale comprende
l’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,
l’assistenza morale e materiale, nonché l’opportuna predisposizione,
fin quando le legittime esigenze dei figli lo richiedano, di una
stabile organizzazione domestica. Pertanto, se è documentata la
persistenza del più ampio obbligo di mantenimento in forza della mai
modificata sentenza di divorzio, l’avente diritto, ove intenda
conseguire il mantenimento od il suo semplice aggiornamento, deve agire
nei confronti dell’obbligato ex art. 9 legge sul divorzio in sede
camerale, in quanto, se invece intende ottenere gli alimenti al di
fuori dell’anzidetto obbligo, incorrerà nella inammissibilità della
domanda, essendo già concessogli il più ampio diritto al mantenimento
con l’assegno stabilito in sede divorzile.