Quando l’Inps non riconosce il lavoro dell’amministratore a fini pensionistici
Si segnala che sono in corso da parte dell’INPS
verifiche volte ad accertare la compatibilità del ruolo di
amministratore e la qualifica di lavoratore subordinato della stessa
società
Premesso che la veste di socio di società a responsabilità limitata o
anche di consigliere di amministrazione non è di per se incompatibile
con quella di lavoratore alle dipendenze della stessa società deve
essere invece esclusa la subordinazione quando vi sia totale
coincidenza tra il soggetto che dovrebbe essere subordinato e quello
che esprime la volontà dell’ente, e quindi nel caso dell’amministratore
unico. (Cass. civ. Sent., 13 novembre 2006, n. 24188 Trib. Monza Sez.
lavoro Sent., 26-02-2009 )
Occorre però sottolineare che anche quando dai verbali del CdA non
risulta l’effettiva sottoposizione gerarchica dell’amministratore al
controllo puntuale sull’attività lavorativa svolta può essere negata
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
La conseguenza è che l’INPS non riconosce il periodo come valido ai fini dei requisiti pensionistici anche laddove i contributi siano stati regolarmente pagati.
Si consiglia pertanto di prestare la massima attenzione in fase di
redazione dei verbali dei consigli di amministrazione ove gli
amministratori rivestano anche la qualità di dipendenti della società.