R.C.A: l’impresa del danneggiato può intervenire nel giudizio promosso contro il responsabile
Con la nota sentenza n. 180/2010, la Corte Costituzionale ha sancito la facoltatività della procedura di indennizzo diretto, riconoscendo al danneggiato da sinistro stradale la possibilità di esercitare l’azione diretta tanto nei confronti della propria impresa assicurazione, in applicazione dell’art. 149 C.d.A., quanto nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia di assicurazione, secondo la procedura c.d. ordinaria definita dall’art. 148 C.d.A..
La riconosciuta alternatività delle due procedure, come peraltro avevano presagito gli stessi giudici della Consulta, ha dato la stura a tutta una serie di problematiche di natura operativa, soprattutto dal lato delle imprese di assicurazione che, in attuazione dell’art. 150 C.d.A., hanno concluso la Convenzione “CARD” istituendo le relative stanze di compensazione.
Nei rapporti tra Compagnie, al fine di mantenere l’equilibrio economico e finanziario che trova espressione nella Convenzione CARD, diviene essenziale che tutti i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 149 C.d.A. siano gestiti dall’impresa del danneggiato. La possibilità che un certo numero, peraltro imprecisato, di sinistri venga gestito nella fase giudiziale dall’impresa del responsabile e non dall’impresa del danneggiato determina – come è evidente – un’alterazione degli equilibri precostituiti.
Da qui la pratica, invalsa tra le compagnie, dell’intervento volontario: nel giudizio intentato nei confronti del responsabile civile e della sua Compagnia, l’impresa di assicurazione del danneggiato spiega intervento volontario, dichiarandosi tenuta al risarcimento in attuazione della Convenzione CARD e assumendo in proprio, quindi, il debito derivante dall’eventuale sentenza di condanna.
Una simile prassi è stata lungamente osteggiata da parte della giurisprudenza di merito, che ha sostenuto la carenza di interesse a resistere dell’assicurazione del danneggiato e, soprattutto, ha rilevato come l’art. 149 C.d.A. consenta l’intervento dell’impresa del responsabile nel giudizio intrapreso nei confronti dell’impresa del danneggiato, ma non l’ipotesi inversa.
Quest’ultima considerazione è senz’altro vera, rispondendo al dato letterale dell’art. 149 C.d.A., ma certamente non esclude che l’ammissibilità dell’intervento volontario dell’impresa del danneggiato possa trovare fondamento nei principi generali di diritto sostanziale e processuale.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Milano, nella sentenza 28 ottobre 2011, n. 13052, si fa carico di ricostruire lo schema giuridico che si viene a creare tra assicurazione gerente, assicurazione gestionaria e danneggiato, riconducendolo lucidamente alla figura giuridica della delegazione cumulativa, disciplinata dagli artt. 1268 ss. c.c.
La delegazione, che sorge allorché un debitore assegna al creditore un nuovo debitore che si obbliga verso il creditore, oltre al c.d. rapporto di valuta in favore del creditore, presuppone l’esistenza di un rapporto di provvista tra debitore originario e nuovo debitore.
Nella fattispecie, il rapporto di provvista tra assicuratore del responsabile (delegante) e assicurazione del danneggiato (delegato) sussiste e rinviene la sua causa propria nella convenzione CARD conclusa tra le imprese, in virtù della quale ciascuna delle partecipanti deve assumere la “veste […] di Gestionaria, quando il risarcimento viene effettuato, in tutto o in parte, per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro”.
L’esistenza, sul piano del diritto sostanziale, di un simile rapporto di provvista giustifica l’assegnazione – da parte dell’impresa del responsabile, nei confronti della quale il danneggiato abbia esperito l’azione risarcitoria – dell’impresa del danneggiato quale nuovo debitore e ciò, sul piano processuale, vale a fondare l’interesse di quest’ultima compagnia a resistere alla domanda attorea e, in ultima analisi, a legittimarne l’intervento.
L’intervento dell’impresa del danneggiato sarà da qualificarsi in termini di intervento adesivo autonomo (detto anche litisconsortile), che non pregiudica minimamente la posizione processuale o sostanziale del danneggiato la quale, al contrario, ne viene fuori rafforzata, se si considera che, per effetto della delegazione, “il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo” (delegazione cumulativa) e che, sul piano processuale, l’intervento volontario del terzo produce l’automatica estensione nei suoi confronti, anche in assenza di espressa istanza, della domanda originaria (Cfr. Cassazione, sentenza 1° luglio 2008, n. 17954).
L’analisi del Giudice ambrosiano appare lucida e condivisibile, fondata su solidi appigli normativi.
Sul piano pratico e operativo, la soluzione prospettata nella sentenza in commento consente di superare uno dei principali problemi applicativi, sorti in conseguenza della richiamata sentenza della Corte Costituzionale.
L’ammissibilità dell’intervento volontario dell’impresa del danneggiato nel giudizio intentato nei confronti dell’impresa del responsabile consentirà alle compagnie di assicurazione di gestire il contenzioso non alterando i loro rapporti, come delineati nella Convenzione CARD, senza alcun pregiudizio per l’attore/danneggiato, che anzi vedrà aumentata la propria garanzia attraverso il cumulo di due debitore, che autonomamente non potrebbe realizzare, stante l’alternatività – da intendersi in termini di esclusione reciproca – tra l’azione ex art. 149 del Codice e l’azione nei confronti del responsabile.