Randagismo: responsabilità del Comune e delle Asl
I cittadini assaliti da Cani Randagi dovranno chiedere il risarcimento dei danni subiti al Comune.
È quanto affermato dal Tribunale di Torre Annunziata ( sent. del 11.10.2008 n. 1345) che affrontando la tematica delle competenze attribuite dalla legge regionale della Regione Campania n. 16 del 24.11.01 delle ASL e del Comune e degli altri Enti territoriali in materia di randagismo, ha dichiarato la responsabilità esclusiva del Comune per i danni patiti da un cittadino assalito da cani randagi, manlevando completamente l’ASL.
Con la sentenza in esame si è tracciato un chiaro schema del riparto di competenze tra ente territoriale (Comune) ed ASL in materia di randagismo.
Il Comune deve provvedere alla tenuta dei canili e l’ASL deve provvedere a sua volta alla profilassi veterinaria. L’attività preventiva di controllo del territorio deve, infatti, essere svolta dagli Enti territoriali. In particolare, l’Amministrazione Comunale, oltre a provvedere alla manutenzione delle strade, deve eliminare le situazioni di pericolo che non siano evitabili e percepibili dall’utente con l’uso della normale prudenza.
L’intervento delle ASL per la cattura dei cani deve essere sollecitato da chi ha il potere di constatare l’insorgenza del pericolo. Pertanto, rientra nel potere del Comune la vigilanza e il controllo del fenomeno del randagismo, mentre l’ASL svolge solo una funzione secondaria che presuppone la verifica ed il controllo dell’insorgenza del fenomeno.