Rapporto padre-figlio compromesso? L’ex moglie deve risarcire il danno morale
Il Tribunale di Roma torna ad occuparsi della difficile applicazione “dell’affido condiviso” introdotto dalla Legge n. 54/2006, ancora una volta, il desiderio comune dei genitori per il figlio, diviene oggetto di contesa, vittima inconsapevole di scontri e continui conflitti all’interno della relazione tra genitori o meglio tra i carnefici. La strumentalizzazione del bambino è il modo più semplice ed efficace per continue rivendicazioni contro il partner.
Oltre il 40% delle segnalazioni di abuso sessuale provengono da situazioni di disgregazione familiare: genitori separati/divorziati affidatari della prole – perlopiù madri – che ottengono in tal modo di eliminare l’altro genitore dalla vita dei figli.
Il Tribunale dei Minorenni, il meccanismo attivato dalle vigenti norme (intervento dei Servizi Territoriali – immediato allontanamento del genitore presunto abusante per un tempo indefinito senza alcuna audizione dello stesso – istituzionalizzazione dei minori), il clima culturale imperante che colpevolizza aprioristicamente la categoria maschile e la morbosa ossessione mediatica, può incentivare l’utilizzo strumentale di segnalazioni in tal senso per colpire impunemente qualunque “nemico”. Anche quando l’accusa di abuso si rivela infondata il Tribunale dei Minori mantiene aperto il procedimento per anni, allo scopo di verificare la “capacità/incapacità genitoriale”.
La devastazione psicologica dei minori oggetto di denuncie strumentali all’interno di un contesto familiare conflittuale, si configura come un danno alla pari, se non più grave, del presunto abuso sessuale paventato. Questi bambini perdono irrimediabilmente l’apporto affettivo – educativo del genitore bersaglio e crescono lacerati da sensi di colpa verso quest’ultimo. Una volta consapevoli di essere stati usati reagiscono con sentimenti di odio e rivalsa nei confronti del genitore manipolante, alienandosi anche questa relazione affettiva, ed arrivando talvolta a gesti inconsulti.
Il diritto – dovere educativo dei genitori, da una parte, ed il diritto del minore, dall’altra, a ricevere l’educazione da entrambi i genitori ha rilievo costituzionale, nel senso che sia il minore ha il diritto (assoluto ed inviolabile) a ricevere l’educazione (che favorisca il pieno sviluppo della sua persona) da entrambi i genitori, ed i genitori hanno sì il dovere (irrinunciabile) ma anche il diritto a non essere privati senza motivo dell’esercizio della funzione educativa, che permane integra anche dopo la separazione.
Quando il rapporto affettivo padre – figlio è compromesso dalla conflittualità genitoriale il danno morale va risarcito, questo è quanto ha inteso stabile il Tribunale di Roma con la sentenza in esame. La conflittualità che molto spesso accompagna le separazioni coniugali, rende ciechi i genitori dei bisogni effettivi ed affettivi dei propri figli: la separazione dei genitori significa per il bambino, avere un padre ed una madre che non si amano più innescando il lui conflitti e domande sul se sia giusto continuare ad amare entrambi dal momento che loro non si amano più.