Rapporto sessuale non protetto – contagio da HIV – reato di lesioni personali gravissime – configurabilità
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 17 dicembre 2008 – 26 marzo 2009, n. 13388
(Presidente Rotella – Relatore Scalera)
Osserva
1. – Tratto all’udienza preliminare del Tribunale di Firenze in ordine all’imputazione di lesioni personali gravissime in danno di F. B., al quale, secondo l’ipotesi di accusa, aveva trasmesso l’infezione da virus HIV con un unico rapporto sessuale non protetto, R. T. P. veniva ritenuto responsabile del reato a titolo di dolo eventuale e condannato alla pena di legge ed al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Con sentenza del 21 marzo 2008 la Corte di Appello di Firenze confermava sostanzialmente la decisione del primo grado, che riformava solo in relazione al capo concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche – negate dal primo giudice – che riconosceva valutandole equivalenti alle aggravanti contestate.
I giudici del merito avevano affermato la penale responsabilità dell’imputato valutando i seguenti elementi fattuali:
a) le affermazioni del leso F., che è omissis, secondo il quale con l’imputato aveva avuto un unico rapporto, non protetto contro la sua espressa volontà, dopo un periodo di astinenza sessuale protrattosi per circa due mesi, ed aveva riscontrato i primi sintomi dell’infezione dopo circa una settimana;
b) una indagine medico-legale che aveva accertato come l’imputato fosse portatore di HIV ed il virus fosse dello stesso tipo di quello che aveva infettato il F.;
c) infine un’indagine effettuata sul computer – strumento tramite il quale il leso aveva contattato l’imputato su un sito specializzato – aveva consentito di riscontrare che il R. T. si presentava con lo pseudonimo “omissis” e, sebbene consapevole di essere ammalato, cercava tuttavia partners con cui consumare rapporti non protetti.
2. – Propone ricorso l’imputato, deducendo la nullità della sentenza impugnata perché:
a) in violazione dell’art. 522 c.p.p. aveva affermato la penale responsabilità in ordine ad ipotesi di reato diversa da quella contestata, giacché, imputatogli di aver contagiato il F. della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), era stato invece ritenuto colpevole per aver trasmesso l’infezione da virus HIV;
b) aveva errato nell’interpretazione ed applicazione degli artt. 40 e 41 del codice penale, avendo affermato la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento in virtù del principio di causalità giuridica, trascurando di considerare che l’accertata improbabilità clinica dell’evento non consentiva di ravvisare il nesso di condizionamento;
c) non aveva dato adeguata contezza del perché fosse stata ravvisata nei fatti una fattispecie di dolo piuttosto che di colpa, come era stato specificamente dedotto con apposito motivo di appello.
Con memoria depositata il primo dicembre 2008 il ricorrente ha sollecitato la Corte a sottoporre alle Sezioni Unite la questione relativa alla qualificazione giuridica del contagio da HIV, per dare soluzione definitiva al dibattito, che si assume in corso presso i giudici di merito, sul se debba ritenersi la natura dolosa o colposa del reato.
3. – Il ricorso merita rigetto.
Va innanzitutto disattesa l’istanza di remissione del ricorso alle Sezioni Unite, dovendo considerarsi che non c’è contrasto nella giurisprudenza di questa Corte su nessuna delle questioni dedotte con i motivi di ricorso, e per dirimere quello eventualmente esistente tra i giudici di merito basterà la presente sentenza.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, l’imputato è stato ritenuto responsabile esattamente dello stesso reato contestatogli, dovendo dedursi detta identità dal raffronto del contestato con il ritenuto in sentenza, sulla base dei parametri della condotta, dell’evento e dell’elemento psicologico del reato, che nel caso di specie sono assolutamente gli stessi. Era infatti contestata all’imputato la congiunzione carnale – che il leso aveva accettato alla condizione che il rapporto fosse protetto – senza uso di profilattico, pur nella consapevolezza di esporre il partner a lesione personale gravissima, costituita dalla trasmissione di malattia certamente insanabile.
Tale è la descrizione della condotta nell’imputazione, tale quella di cui l’imputato fu ritenuto responsabile, con l’unica differenza che nell’imputazione la malattia insanabile era indicata come “AIDS”; la sentenza ha invece accertato che si trattava di HIV.
La circostanza che si tratti di malattie diverse (ma l’una è fattore precursore dell’altra) è irrilevante, stante la pacifica gravità di entrambe le sindromi e l’identità delle modalità di contagio.
Come è stato infatti ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (19.6.1996 n. 16), con orientamento seguito costantemente (tra le tante cfr. Sez. I 14.2.2008 n. 13408; Sez. IV 15.1.2007 n. 10103; Sez. VI 7.12.2006 n. 4931; Sez. III 2.2.2005 n. 13151; Sez. IV 25.X.2005 n. 41663; Sez. IV 4.2.2004 n. 16900) per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale dei suoi elementi essenziali, da cui scaturisca un effettivo pregiudizio dei diritti di difesa, circostanza che nella specie non sussiste, giacché l’imputato si era efficacemente difeso dall’ipotesi ritenuta in sentenza, avvalendosi anche di consulenza tecnica di parte.
Infondato è anche il secondo motivo.
La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del dettato dell’art. 40 c.p., secondo il quale “nessuno può essere punito per fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.
In punto di fatto i giudici del merito, ritenuto per certo il rapporto sessuale consumato dall’imputato, affetto da HIV, con il F. mediante penetrazione anale completa non protetta, hanno fatto applicazione della legge scientifica secondo la quale un solo rapporto anale non protetto con soggetto ammalato può contagiare il soggetto passivo.
In punto di fatto la sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto per certo, con argomentazione ragionevole e condivisibile, incontestabile in questa sede di legittimità, che: a) il F. non aveva rapporti sessuali intrusivi da circa due mesi, avendo patito un intervento chirurgico per l’asportazione di condilomi anali; b) in occasione di quell’intervento apposita indagine diagnostica aveva accertato che non era affetto da HIV; c) i primi sintomi dell’HIV si erano manifestati circa una settimana dopo il rapporto con il R. T..
Ritenuta certa la legge scientifica dai giudici del merito, atteso quanto era stato riferito nella relazione medico-legale – del resto la validità universale di detta legge non è contestata neppure dalla difesa dell’imputato – la verifica controfattuale dimostra che il F. non avrebbe contratto l’HIV se non avesse patito la penetrazione non protetta, modalità che non voleva.
La circostanza, poi, che statisticamente la probabilità di restare contagiati a seguito di un unico rapporto non protetto sia abbastanza bassa, non consente certo di affermare che ciò stesso nel caso di specie rendeva labile il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Infatti a prescindere dalla considerazione che l’uso di leggi statistiche nel giudizio controfattuale è legittimo se la loro validità è riconosciuta, e consente il conseguimento di risultati razionalmente credibili, nel caso di specie la probabilità dell’evento, come è massima d’esperienza, era affidata alla resistenza individuale di chi si trovava esposto al contagio, e dipendeva non solo dalle condizioni topiche dei tessuti esposti all’azione intrusiva, ma anche dalla efficacia delle difese immunitarie del leso, di modo che la validità della legge scientifica resta confermata anche se il contagio non sempre segue il contatto fisico non protetto, che tuttavia costituisce l’ineludibile antecedente logico-causale le volte in cui, come nel caso di specie, la trasmissione dell’infezione si verifica.
Come la sentenza impugnata aveva rilevato, infatti, i postumi dell’intervento chirurgico avevano certamente indebolito le pareti anali del F., fiaccando le sue condizioni di difesa; ciò dà conto anche della relativa velocità con cui l’infezione si era manifestata.
Del resto fa parte del criterio scientifico in esame la diversa reazione, secondo le resistenze e difese individuali, di chi venga esposto a contagio.
Ma, si ribadisce, dalla constatazione che non tutti gli esposti a contagio si ammalano, non può certo trarsi l’implicazione che deve revocarsi in dubbio la sussistenza del nesso di condizionamento tra condotta ed evento nei casi in cui il contagio si verifica, perché nella valutazione deve prevalere il giudizio controfattuale; nel caso di specie costituisce considerazione oggettiva inconfutabile che l’elisione concettuale dell’azione umana rende impossibile il verificarsi dell’evento.
Dunque, come aveva correttamente ritenuto la corte territoriale, il nesso di causalità c’era e collegava inesorabilmente la condotta dell’imputato all’evento in guisa di condizione necessaria etiologicamente indispensabile.
Diverso sarebbe invece il rilievo della probabilità nei casi in cui venissero in considerazione condotte omissive (ipotesi esaminata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27 dell’11.9.02, non molto puntualmente richiamata dal ricorrente).
Inammissibile è invece il terzo motivo di ricorso, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto addebitabile il reato all’imputato a titolo di dolo eventuale con ampia motivazione, ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.
Ha infatti spiegato la corte territoriale come fosse risultato per certo che il R. T. era ben consapevole della sua malattia, e ciò non ostante cercava compagni disposti a condividere esperienze erotiche estreme, caratterizzate dalla ebbrezza morbosa di esporsi ad un rischio mortale; non a caso si presentava come “omissis”.
Come ha più volte ritenuto questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. I n. 30425 del 4.6.2001 e gli ampi richiami ivi contenuti), tale comportamento corrisponde esattamente allo schema legale del dolo eventuale, atteso che contempla l’espressa accettazione delle conseguenze estreme della condotta, che sembrerebbero quasi auspicate; del resto la sentenza impugnata ha anche accertato che il F. aveva bensì voluto la penetrazione, ma alla esclusiva condizione che fosse protetta; per la sua professione di omissis, infatti, il leso era ben consapevole di quanto fosse grave il rischio di un rapporto senza profilattico.
Le modalità con cui era invece avvenuta (parte passiva legata al letto in posizione prona) avevano consentito all’imputato di eludere la condizione posta dall’occasionale partner.
L’argomentazione della corte del merito appare pertanto ragionevole e conseguente, di modo che in questa sede di legittimità non ne è consentito il riesame.
Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rapporto sessuale non protetto – contagio da HIV – reato di lesioni personali gravissime – configurabilità
In caso di contagio da HIV, determinato da rapporto sessuale non protetto, può emergere il reato di lesioni personali gravissime, sussistendo il dolo eventuale. (1-4)