Rateizzazione di pagamento di cartelle esattoriali: istruzioni per evitare Equitalia
Il contribuente che sia destinatario di una cartella esattoriale avente ad oggetto contributi previdenziali, che intenda pagare la pretesa dell’amministrazione, ma non abbia le possibilità economiche per farlo in un’unica soluzione, può chiedere una rateizzazione del pagamento, presentando un’apposita istanza. Egli così potrà distribuire l’intero debito in più mensilità, secondo un prestabilito piano di ammortamento.
È necessario che il contribuente si trovi in condizioni temporanee di obiettiva difficoltà economica .
La domanda va spedita o consegnata presso la sede dell’ente riscossore (per es. Equitalia) e non quindi all’Agenzia delle Entrate come un tempo.
Si può chiedere una rateizzazione sia dei tributi che delle sanzioni iscritte a ruolo, fino a un massimo di 72 rate mensili. Per le persone fisiche, salvo particolari situazioni di comprovata indigenza , l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro.
Non c’è più bisogno di presentare una garanzia per la rateizzazione di debiti superiori a 50.000 euro, come in precedenza.
Se il debitore è decaduto da una precedente dilazione (per inadempienza), non può più beneficiare di una nuova rateizzazione delle stesse somme per le quali è decaduto; egli potrà però ottenere la dilazione di ulteriori somme iscritte a ruolo se effettui prima il pagamento delle predette somme.
Il debitore può chiedere la rateizzazione anche di cartelle di pagamento già stampate ma ancora non notificategli. La richiesta però non è vincolante per l’esattore, che può tenerne in considerazione così come no.
La rateizzazione si può richiedere anche dopo che è iniziata la procedura esecutiva.
Con la presentazione dell’istanza, si avvia un vero e proprio procedimento amministrativo. Per cui l’agente della riscossione deve comunicare al debitore:
– il termine di conclusione del procedimento;
– il nominativo del responsabile del procedimento e del responsabile dell’adozione del provvedimento finale;
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
In caso di evidente peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione può essere prorogata soltanto una volta, sempre fino a 72 mesi a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Dal 2010 è infine possibile, nei casi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, accordare una proroga di massimo ulteriori 6 anni alle sole rateizzazioni concesse entro il 27 febbraio 2011, anche se fosse intervenuta decadenza. È condizione per accedere a questo beneficio il non aver pagato la prima rata o, successivamente, due rate a causa di un peggioramento della situazione di difficoltà che è stata alla base della concessione della dilazione (per es. carenza di liquidità familiare, aggravamento di crisi aziendale, precaria situazione reddituale, cassa integrazione, ecc.).
La rateizzazione avverrà in due modi diversi a seconda che si tratti di:
1. Debiti inferiori a 5.000 euro: in tal caso le rate non potranno essere più di 36;
Il debitore deve solo presentare una richiesta motivata.
La rateazione avverrà seguendo un rapporto fra rate e importo del debito che vedrà un’ulteriore divisione:
– in 18 rate per gli importi che non superano 2.000 euro;
– in 24 rate per gli importi compresi tra 2001 euro e 3.500 euro;
– in 36 rate per importi da 3.501 euro a 5.000 euro.
2. Debiti superiori a 5.000 euro: le rate possono arrivare fino a 72.
Per stabilire il numero di rate da concedere, l’ente riscossore dovrà valutare, caso per caso, le condizioni economiche del contribuente e le sue capacità di adempiere al debito. A tal fine verranno presi in considerazione, per valutare l’obiettiva situazione di difficoltà, i seguenti parametri:
– temporanea carenza di liquidità finanziaria;
– cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
– insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
– trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;
– stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
– scadenza contestuale di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di altre imposte a condizione che le obbligazioni in scadenza siano di entità rilevante rispetto al modello ISEE della famiglia del debitore;
– eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.
Gli interessi per la dilazione del pagamento dei debiti tributari sono del 4,5%.
Non si può chiedere la rateizzazione per i seguenti tipi di crediti iscritti a ruolo:
– crediti previsti da norme di carattere comunitario (per es. partite derivanti dai “tipi di modello RAS” per il recupero di agevolazioni dichiarate illegittime dall’UE);
– crediti derivanti dalla “riscossione spontanea a mezzo ruolo”, cioè l’iscrizione non derivate da inadempimento e quando la somma da iscrivere a ruolo è, già dall’inizio, ripartita in più rate su richiesta del debitore;
– tributi locali inseriti nei cosidetti GIA;
– ruoli emessi dall’INPS a seguito di rateazione di somme richieste al debitore a mezzo del cosiddetto “avviso bonario”;
– cartelle di pagamento derivanti dalla decadenza del pagamento rateale delle somme dovute in base al cosiddetto “avviso bonario”.