Rc auto: anche la riconvenzionale deve essere preceduta dalla raccomandata
Con la sentenza n. 22597 del 26.10.2009, la terza sezione della
Corte di Cassazione interviene a regolare una questione procedurale di
frequente verificazione in seno ai giudizi aventi ad oggetto il
risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale enunciando
un principio che, se pur riferito all’art.
n. 990/69 – applicabile ratione temporis ai fatti di causa – è
senz’altro applicabile sotto l’attuale vigenza dell’art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private.
Lo
schema preso a riferimento dalla pronuncia è quello tipico in cui il
proprietario e/o conducente di un veicolo citi in giudizio il
proprietario del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazione di
quest’ultimo. Parte convenuta, costituendosi in giudizio, senza aver
preventivamente richiesto il risarcimento con lettera raccomandata alla
compagnia di assicurazione dell’attore, propone domanda riconvenzionale
di risarcimento danni nei confronti dell’attore stesso, il quale – di
conseguenza – chiama in garanzia il proprio assicuratore.
Nella
fattispecie, peraltro, in sede di conclusioni il convenuto in
riconvenzionale aveva esteso la propria domanda risarcitoria anche
all’assicuratore di controparte, esercitando in sostanza l’azione
diretta.
di Cassazione dichiara improponibile la domanda riconvenzionale,
proposta dal convenuto direttamente nei confronti della compagnia
dell’attore, perché non preceduta dalla lettera di messa in mora e dal
decorso dei canonici sessanta giorni di spatium deliberandi.
Sino
a qui nulla quaestio: la pronuncia, infatti, si innesta nel consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della
proponibilità, l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore deve
essere sempre preceduta dall’invio della lettera di messa in mora,
anche nell’ipotesi in cui venga esercitata nella forma della domanda
riconvenzionale.
La soluzione apprestata nelle
precedenti pronunce al caso sopra prospettato, tuttavia, prevedeva che,
ferma l’improponibilità dell’azione diretta nei confronti della
compagnia di assicurazione, anche se esercitata in via riconvenzionale,
rimaneva comunque pienamente ammissibile la domanda risarcitoria
proposta dal convenuto nei confronti dell’attore in applicazione della
regola generale sancita dall’art. 2054 c.c., nonché la conseguente
domanda di garanzia proposta da quest’ultimo nei confronti della
propria compagnia di assicurazione.
Sul punto, il principio enunciato da Cassazione 22597/09 è estremamente innovativo.
“la
condizione di proponibilità della domanda (…) opera sia nel caso di
azione diretta (…) che nella ipotesi di azione di responsabilità
aquiliana, a norma dell’articolo 2054 cod. civ..
Infatti
detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione
fra le persone contro cui l’azione venga proposta, cumulativamente o
singolarmente.
Deve, in linea di principio, essere
dichiarata improponibile anche la domanda formulata ai sensi
dell’articolo 2054 cod. civ. contro il proprietario ed il conducente
del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di
sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all’assicuratore r.c.a.”
Secondo
i Giudici di Piazza Cavour, in altri termini, chi sia stato convenuto
in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione
stradale in relazione di un sinistro riconducibile all’area di
applicazione dell’assicurazione obbligatoria, non può in nessun caso
proporre una propria domanda di risarcimento danni in via
riconvenzionale, se non ha preventivamente messo in mora la compagnia
di assicurazione della controparte e non sia decorso il termine
dilatorio previsto dall’art. 145 Cod. Ass..
La domanda
riconvenzionale, in particolare, non potrà essere esercitata neppure
nei confronti del proprietario e conducente sulla base delle regole
ordinarie stabilite dall’art. 2054 c.c., in quanto a quest’ultimo –
sembra potersi desumere dal tenore della decisione della Corte –
sarebbe inibita, in assenza di regolare messa in mora della propria
compagnia di assicurazione e del decorso del predetto termine, finanche
la domanda di garanzia.
Si tratta, come è evidente, di
un principio rivoluzionario, nella misura in cui afferma e riconosce a
chiare lettere, in definitiva, che la disciplina dettata in tema di
assicurazione obbligatoria e di azione diretta introduce una deroga
alle regole generali che presidiano il sistema della responsabilità
civile e, conseguentemente, le ordinarie regole del processo.
La conclusione alla quale giunge
di Cassazione apre molteplici questioni, anche di teoria generale del
diritto e del processo, che meritano senz’altro grande approfondimento.