Rc Auto, il contrassegno garantisce la copertura verso terzi anche in caso di polizza "viziata"
“Nei confronti del
danneggiato, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per
tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua
validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i
terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione
nasce l’obbligazione risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504
del’8 maggio 2006).
In particolare il rilascio
del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore vincola
quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del
veicolo, pure se il contratto non è efficace, poiché verso il
danneggiato ciò che rileva è l’autenticità del contrassegno, non la
validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo
affidamento dei terzi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio
2009)”.
Con la recente pronuncia della IV sezione, la Cassazione conferma
il proprio orientamento nel dirimere questioni inerenti il tema del
risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale.
Nel
dispositivo si evince dunque che non assumono rilievo eventuali
discordanze, come nel caso di specie, tra i dati relativi al veicolo
coinvolto nel sinistro – quali ad esempio il numero di telaio e motore
– e la targa riportata sul contrassegno assicurativo.
Ai fini
della validità del contratto assicurativo per il ristoro del danno è
necessaria solo la corretta identificazione della targa, unico dato che
vincola la compagnia assicurativa alla copertura dei danni ascrivibili
al corrispondente veicolo, per tutto il periodo riportato sul
contratto, e dunque sul contrassegno corrispondente.