Rc auto, il pagamento parziale da parte dell’assicurazione stoppa la prescrizione della domanda d’indennizzo
“L’anticipo” versato dall’assicurazione stoppa la
prescrizione del diritto all’indennizzo per il danneggiato
nell’incidente stradale. Il pagamento, sia pure parziale, implica il
riconoscimento del credito vantato dalla vittima del sinistro. Il quale
può presentare direttamente nel giudizio d’appello le ricevute di
ritorno che attestano il ricevimento della raccomandata che “mette in
mora” la compagnia. Lo ricorda l’ordinanza 2267/10 della Cassazione.
Il caso
Sbaglia il giudice del merito
secondo cui il pagamento parziale effettuato escluderebbe che la
compagnia riconosca il proprio debito rispetto «a un eventuale
ulteriore indennizzo». Il diritto al risarcimento del danno è unico:
non può essere frazionato nella sua entità numerica. La corresponsione
di una somma di denaro, sia pure limitata, equivale al riconoscimento
del diritto quale ragione di credito, al di là della somma che sarà
concretamente riconosciuta come dovuta. È vero: il pagamento parziale
del debito non rappresenta ex lege una rinuncia alla prescrizione così
come il riconoscimento parziale non estende in modo automatico il suo
effetto interruttivo all’intera posta. Ma ciò che conta è il contesto
in cui il pagamento avviene: l’atto deve manifestare la consapevolezza
dell’esistenza del debito. La prescrizione nella specie era già stata
interrotta dalle raccomandate del danneggiato all’assicurazione. È
errato dichiarare inammissibili, come «nuova prova», gli avvisi di
ricevimento prodotti soltanto in appello: sono solo atti che integrano
le lettere ritualmente depositate in primo grado.