RC Auto: l’assicurazione deve risarcire a prescindere dalla validità della polizza Cassazione penale , sez. IV, sentenza 15.01.2010 n° 1823
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 23 ottobre 2009 – 15 gennaio 2010, n. 1823
Svolgimento del processo
Con
sentenza del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Ancona, Sezione di Jesi,
ha dichiarato S.D. colpevole del delitto di omicidio colposo plurimo e
del reato di guida in stato di ebbrezza e lo ha condannato alla pena di
anni due e mesi otto di reclusione e di Euro 800,00 di ammenda nonchè,
in solido con il responsabile civile, Sai Assicurazioni spa, al
risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, con assegnazione alle
stesse di provvisionali.
Si trattava di un incidente
stradale cosi ricostruito. Lo S., alla guida della vettura Fiat Bravo,
tg ****, con a bordo L.L., seduto sul sedile anteriore destro, nonchè
T.C., La.Lu. e C.E., seduti sul sedile posteriore, era uscito di
strada, sul lato sinistro, urtando contro un albero di olmo. Per
effetto dell’impatto e della successiva rotazione, l’auto si era divisa
in due tronconi. Gli occupanti dei troncone posteriore erano stati
sbalzati fuori finendo a notevole distanza dall’albero di olmo e
decedendo.
Con sentenza del 30 ottobre 2006 la Corte di
Appello di Ancona, investita delle impugnazioni proposte dai difensori
dello S. e da quello del responsabile civile, in parziale riforma della
decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti dell’imputato in ordine alla contravvenzione ascritta perchè
estinta per prescrizione e, per l’effetto, ha rideterminato la pena in
anni due e mesi otto di reclusione, confermando il riconoscimento di
responsabilità per il delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 3 e
art. 61 c.p., n. 3 e la condanna dello S. e del responsabile civile
Fondiaria – Sai spa, a risarcire il danno alle parti civili.
I
difensori dello S. hanno presentato, per conto di quest’ultimo, ricorso
per Cassazione contro la summenzionata sentenza della Corte di Appello.
Essi
si sono doluti, in primo luogo, del fatto che non fosse stata accolta
la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per
assumere delle prove, in particolare le testimonianze di P. L. e R.L.,
da cui sarebbe emerso che alla guida del veicolo si trovava altra
persona vale a dire L.L..
Hanno contestato, altresì, la
circostanza che la condanna fosse stata basata sostanzialmente su un
apparato indiziario non certo, nonchè la mancanza e, comunque, la
illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento
dell’aggravante della previsione dell’evento e alla negata applicazione
delle attenuanti generiche nella loro massima espansione.
Anche
l’Avv. Rodolfo Berti ha proposto, per conto dei responsabile civile, la
Fondiaria Sai spa, ricorso per Cassazione contro la sentenza della
Corte di Appello nella parte in cui aveva confermato la condanna della
detta società, quale responsabile civile, a risarcire le parti civili.
Egli
ha esposto, in primo luogo, che il giudice di secondo grado aveva
errato nel ritenere che lo S., pure intestatario al PRA del veicolo
targato ****, lo stesse guidando al momento del sinistro. Infatti, la
vettura da lui condotta, come accertato dalla Polizia Stradale aveva
subito la modifica del numero del telaio in quanto quello originale era
stato abraso e sopra era stato stampigliato il n. ****, corrispondente
al PRA alla targa ****. Questa targa risultava impropriamente applicata
sul veicolo in quanto, attraverso il numero del motore, si era risaliti
alla vettura Fiat Bravo targata **** di proprietà di tale O. che era
stata oggetto di furto avvenuto a **** la notte del ****. La vettura
condotta dallo S. era, in realtà, targata **** e ad essa,
successivamente, lo stesso vi aveva apposto la targa **** di un altro
veicolo da lui acquistato da tale P. nel ****. Ne conseguiva che la
macchina coinvolta nel sinistro non era quella assicurata avente targa
**** e numero di telaio **** (così come trascritti al PRA), ma altro
veicolo in origine targato ****.
Il difensore dello S. ha depositato memoria difensiva.
Altrettanto
ha fatto il difensore delle parti civili C.C. A., D.S., C.E., La.At.,
A.S. e La.Lu. nonchè delle parati civili T.G., C.L. e T.L..
Motivi della decisione
I gravami sono infondati.
Quanto
alle censure dello S., la corte di appello ha concluso che costui era
sicuramente alla guida del veicolo al momento dell’incidente, ritenendo
sul punto rilevanti e decisive, ai fini della formazione del suo
convincimento, le dichiarazioni delle testi R.C. e G.A.. La prima,
infatti, aveva visto il ricorrente, pochi istanti prima che andasse via
con la sua auto, fare salire a bordo dal lato guidatore C.E., mentre il
Lampi aveva fatto altrettanto dall’altro lato con la T.. La seconda,
invece, aveva sentito la C. dire che il L. sarebbe andato avanti
accanto al conducente perchè aveva mal di stomaco. Il collegio ha pure
considerato la posizione assunta dal corpo del L. dopo l’urto e le
spiegazioni date al riguardo dal consulente del PM. Le osservazioni
svolte dalla corte del merito, evidenziando che la stessa non dubitava
della ricorrenza di una pluralità di elementi dimostrativi del fatto
che alla guida del veicolo al momento del sinistro fosse l’imputato,
spiegano perchè il collegio nulla abbia espressamente detto sulla
richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale volta: 1) a
fare sentire come testi P.L. e R.L. secondo cui il L.,
nell’immediatezza dell’incidente, aveva chiesto perdono per quanto era
accaduto; 2) a fare acquisire la perizia psichiatrica eseguita
sull’imputato che dava conto del fatto che lo S. aveva perso la memoria
in conseguenza del grave trauma subito a seguito dell’incidente, che
successivamente aveva riacquistato la memoria, ricordando che alla
guida della vettura era il L., che tale ricordo era genuino; 3) ad
ottenere l’esame dell’imputato ed il confronto con il L.; 4) a disporre
un perizia per accertare la posizione degli occupanti il veicolo al
momento del sinistro. Ed infatti, indipendentemente dalle
considerazioni fatte nell’ordinanza del 19/10/2006, i giudici di
appello, nel momento stesso in cui hanno espressamente escluso che alla
guida della vettura non fosse lo S., hanno contemporaneamente disatteso
la tesi difensiva secondo cui il mezzo era condotto dal L., vale a dire
da persona diversa dall’imputato;ed implicitamente escluso la
necessità, ai fini della decisione da assumere, di rinnovare
l’istruzione dibattimentale, non essendo le nuove prove, nella
comparazione con gli elementi acquisiti, idonee a determinare un
diverso convincimento.
Immune da censura è anche la
motivazione con cui la corte del merito ha spiegato che l’evento si
presentava all’imputato come altamente prevedibile, essendo egli
consapevole che, per le condizioni della strada percorsa, ben
conosciute, e per la condotta di guida tenuta, contraddistinta da una
velocità elevata, poteva uscire di strada.
L’evento, quindi, non si poteva non rappresentare alle capacità intellettive dello S..
Il
collegio ha pure giustificato in maniera adeguata e coerente
l’esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla determinazione
della pena,in quanto ha ritenuto di non potere concedere le attenuanti
generiche dopo una valutazione della gravità del fatto e del grado
della colpa ravvisabile nella condotta del prevenuto. Vi è stato
quindi, un apprezzamento di elementi, tale da attribuire agli stessi
valenza prevalente rispetto ai dati evidenziati dal ricorrente.
Non
è ancora maturata la prescrizione, chiesta dal difensore dello S. in
sede di conclusioni, trattandosi di reato commesso il **** e non
essendo state concesse attenuanti.
Quanto alle
contestazioni dei responsabile civile, si osserva, in primo luogo, che
non risulta accertato dai giudici di merito che il veicolo condotto
dall’imputato al momento dell’incidente fosse quello rubato e targato
****. Infatti, come si evince dalla sentenza di primo grado (cfr. pag.
13), le cui conclusioni sul punto sono state implicitamente condivise
dalia corte di appello, unicamente era emerso che il motore della
macchina dello S. era quello della vettura summenzionata, mentre alcuna
certezza si era potuta raggiungere in ordine all’identificazione del
telaio.
Tanto precisato, si rileva che, secondo la
costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di
risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i
quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e
compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la
validità della polizza.
Per quanto concerne la relazione
tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dalla
L. n. 990 del 1969, art. 7, secondo cui, nei confronti dei danneggiato,
l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo
indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che
il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della
garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l’obbligazione
risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504 dell’8 maggio 2006).
In
particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte
dell’assicuratore vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati
dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace,
poichè verso il danneggiato ciò che rileva è l’autenticità del
contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi
tutelare il legittimo affidamento dei terzi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent.
n. 16726 del 17 luglio 2009).
Sostiene parte ricorrente
che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, in base
alla L. n. 990 del 1969, art. 7, comma 4, il contrassegno assicurativo
doveva essere applicato “sul veicolo cui l’assicurazione si riferisce”,
mentre, nella specie, venendo in considerazione una macchina avente
solo targa identica a quella indicata nel contrassegno, ma diverso
telaio e motore, non poteva parlarsi di identità fra il veicolo
assicurato e quello coinvolto nell’incidente Detto assunto è privo di
pregio.
Infatti, il comma summenzionato va letto assieme ai primi tre del detto art. 7, secondo cui:
1)
l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere
comprovato da apposito certificato rilasciato dall’assicuratore, da cui
risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio;
2) l’assicuratore è tenuto
nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato
nel certificato, salvo quanto disposto dall’art. 1901 c.c., comma 2;
3)
all’atto del rilascio de certificato di assicurazione l’assicuratore
consegna inoltre all’assicurato un contrassegno recante la sua firma,
il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione
dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per
cui è valido il certificato.
Inoltre, secondo l’art. 9
del regolamento di esecuzione della L. n. 990 del 1969 (D.P.R. n. 973
del 1970), pure richiamato dal responsabile civile a sostegno della
propria tesi, il certificato di assicurazione per i veicoli a cui si
applica la L. n. 990 del 1969 deve contenere una serie di dati, fra
cui, per ciò che qui rileva, il tipo del veicolo, il numero della
polizza e i dati della targa di riconoscimento e, solo quando
quest’ultima non sia prescritta, i dati d’identificazione del telaio e
del motore.
Dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, commi 1, 2 e 3 e dall’art. 9 del regolamento di esecuzione, si ricava che:
l’esistenza del contratto è dimostrata dal certificato di assicurazione;
l’assicuratore risponde nei confronti dei terzi per il periodo ivi indicato;
assieme al certificato è rilasciato un contrassegno dell’assicuratore;
sia
nel certificato che nel contrassegno è riportato, ai fini
dell’identificazione del veicolo assicurato, il solo numero di targa e
non quello del telaio, tranne che in casi eccezionali.
Se
ne evince che nel certificato di assicurazione il numero della polizza
è associato in linea generale alla targa, che nel contrassegno
dell’assicuratore è pure menzionata la sola targa e che, quindi, il
“veicolo cui l’assicurazione si riferisce”, del quale fa menzione la L.
n. 990 del 1969, comma 4, è quello identificato nel certificato e nel
contrassegno de quibus con il numero della targa.
D’altronde,
non si comprende come potrebbe validamente essere tutelato
l’affidamento dei terzi (che, appunto, assume primario rilievo nel loro
rapporto con l’istituto assicuratore secondo l’intero assetto normativo
vigente) qualora si faccia riferimento al numero dei telaio, dato che
non può essere considerato di agevole percezione, mentre, invece, è
proprio con il numero di targa, facilmente conoscibile, che la
posizione dei danneggiati riceve adeguata protezione.
Del
tutto irrilevanti sono le considerazioni del responsabile civile in
ordine alla vendita di veicolo recante i numeri di telaio o di motore
alterati, considerato che in tali casi non viene in questione un
problema di risarcimento di danni subiti da soggetti terzi rispetto al
rapporto contrattuale previsto obbligatoriamente dalla legge con una
disciplina coattiva, ma solo un inadempimento. In particolare, in tali
casi si parla di consegna di aliud pro alio, per indicare un’ipotesi in
cui le differenze fra la cosa promessa e quella venduta sono talmente
gravi da comportare l’applicazione della disciplina
sull’inadempimento,piuttosto che quella sui vizi della res alienata,
senza che rilevi l’affidamento dei terzi od una normativa specifica che
regolamenti i rapporti con questi imponendo obblighi risarcitori.
Privo
di pregio è anche il riferimento della Fondiaria – Sai spa alla L. n.
990 del 1969, art. 8, che prevede che il trasferimento di proprietà dei
veicoli comporta le cessione del contratto di assicurazione,
considerato che tale disposizione risponde all’esigenza che sia proprio
garantita sempre la circolazione di veicoli coperti da assicurazione.
Pure
da respingere è l’ulteriore contestazione del responsabile civile
relativa all’inesistenza del contratto di assicurazione per mancanza
del rischio assicurato ai sensi dell’art. 1895 c.c..
Infatti,
è innegabile che, nella specie, il contratto è stato concluso con
riferimento ad un veicolo destinato alla circolazione anteriormente
alla data del sinistro de quo e che, quindi, sussistono gli elementi
fondamentali di un contratto di assicurazione, in particolare la cd.
alea. La Fondiaria – Sai spa ha posto a fondamento della propria
doglianza due sentenze della Suprema Corte di Cassazione, la n. 8460
del 1994 e la n. 7300 del 1991 che, però, concernono fattispecie del
tutto diverse da quella in esame. Nel primo caso, viene in questione la
nullità di un contratto assicurativo perchè stipulato dopo il
verificarsi dell’incidente, nel secondo si verte in tema di rapporti
fra assicurazione e terzo danneggiante.
Al rigetto dei
ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonchè, in solido tra loro, alla rifusione delle spese
sostenute nel presente giudizio dalle parti civili liquidate
equitativamente in complessivi Euro 3000,00 quanto a C.C.A., D.S.,
C.E., in Euro 3000,00 quanto a T.G., C.L. e T. L.; in Euro 3000,00
quanto a La.At., A. S. e La.Lu., oltre per tutti spese generali ed
accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta
i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
inoltre, in solido, alla rifusione delle spese sostenute ne presente
giudizio dalle parti civili che liquida equitativamente in complessivi
Euro 3000,00 quanto a C.C.A., D. S., C.E.; in Euro 3000,00 quanto a T.
G., C.L. e T.L.; in Euro 3000,00 quanto a La.At., A.S. e La.Lu., oltre
per tutti spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010.
“Nei giudizi di risarcimento dei danni
derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di
assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa,
non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza”.
Con la pronuncia 15 gennaio 2010, n. 1823 la Suprema Corte
ribadisce tale proprio costante orientamento, rilevando che nei
confronti del terzo danneggiato assume rilievo esclusivamente
l’autenticità del contrassegno, e che, in via generale, ai fini
dell’identificazione del veicolo assicurato, e dunque della sussistenza
dell’obbligazione risarcitoria, ad avere rilevanza è il numero di targa
ivi correttamente indicato.
La pronuncia in parola prende le
mosse dalla sentenza del giudice di prime cure che, condannando per
omicidio colposo plurimo e guida in stato di ebbrezza l’imputato, lo
ha, tra l’altro, condannato, in solido con la propria compagnia
assicurativa, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili.
Confermata
tale ultima condanna anche in appello, la compagnia assicuratrice è
ricorsa in Cassazione, lamentandosi della circostanza che, nel caso in
esame, il contrassegno assicurativo era applicato sì sulla macchina
avente il medesimo numero di targa indicato da detto contrassegno, ma
che il veicolo, in quanto precedentemente rubato, risultava avere
diverso numero di telaio rispetto a quanto riportato nel contratto di
assicurazione.
Investita della questione,la Corte ha innanzitutto ricordato, richiamando la propria pronuncia n. 10504 del 2006, che l’obbligazione
risarcitoria gravante in capo all’assicuratore nasce da quanto
riportato sul certificato di assicurazione, il quale ha la funzione di
attestare verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa.
Pertanto, come evidente, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni; e ciò, in ossequio all’art.7 L .
n. 990 del 1969, per tutto il periodo indicato nella polizza ed
indipendentemente dalla sua validità, proprio in virtù della funzione
di attestazione verso i terzi svolta dalla stessa e dunque per una piena ed effettiva tutela del legittimo affidamento del terzo danneggiato.
L’obbligazione risarcitoria a carico dell’assicuratore per i danni causati dal veicolo sussiste quindi, proseguela Corte ,
anche nel caso di inefficacia del contratto di assicurazione proprio in
quanto, come recentemente illustrato dalla Suprema Corte nella sentenza
n. 2009 n. 16726, “verso il danneggiato ciò che rileva è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi”.
Ribaditi7, L .
tali principi, la sentenza in parola approfondisce la questione posta
dal ricorrente in ordine all’asserita insussistenza dell’identità,
richiesta dall’art.
n. 990 del 1969, fra il veicolo assicurato e quello coinvolto
nell’incidente, in ragione, a detta della compagnia assicurativa, della
discrepanza tra il numero di telaio riportato nel contratto di
assicurazione e quello del veicolo (sebbene, come detto, la targa
indicata sia nel contratto di assicurazione, sia sul contrassegno, sia
la stessa della vettura).
Al riguardo, la quarta sezione
penale della Suprema Corte ha osservato come, in base all’art. 9 della
stessa Legge n. 990 del 1969, il certificato di assicurazione debba
contenere una serie di dati, fra cui, per ciò che qui rileva, il tipo
del veicolo, il numero della polizza e i dati della targa di
riconoscimento e, solo quando quest’ultima non sia prescritta, i dati
d’identificazione del telaio e del motore.
Pertanto, proprio
sulla scorta di una più attenta lettura degli art. 7 e 9 della
menzionata normativa, la pronuncia in parola ha rilevato che se, in
linea generale, nel certificato di assicurazione il numero della
polizza è associato alla targa, e se nel contrassegno è pure indicata
la sola targa, e non il numero di telaio, allora, il veicolo cui si
riferisce l’assicurazione è quello identificato, nel certificato e nel
relativo contrassegno, con il numero della targa.
Pertanto, ai
fini dell’identificazione del veicolo assicurato, e dunque
dell’insorgere in capo all’assicuratore dell’obbligazione risarcitoria
per i danni causati dal veicolo, ad avere rilevanza è, in via generale,
il solo numero di targa e non quello del telaio.
Alla base dell’iter
argomentativo seguito dalla Corte vi è la considerazione che
all’interno dell’assetto normativo dell’assicurazione obbligatoria per
la circolazione di veicoli a motore assume primario rilievo la tutela
dell’affidamento dei terzi, la quale andrebbe evidentemente disattesa
se, al fine della loro copertura per i danni causati dal veicolo, si
facesse riferimento ad altri elementi quali, ad esempio, il numero del
telaio, dato che lo stesso non può essere considerato di “agevole percezione”.
Difatti, nell’ottica della tutela del legittimo affidamento dei terzi, è solo facendo riferimento al numero di targa, “facilmente conoscibile”, che
la posizione dei danneggiati riceve, in questa logica, adeguata
protezione, non rilevando invece, ai fini della responsabilità civile
obbligatoria per i danni prodotti dal veicolo, che il veicolo in
questione fosse stato compravenduto con numeri di telaio o di motore
alterati (circostanza che invece assume, evidentemente, rilievo sotto
altri profili per quanto attiene il rapporto tra venditore ed
acquirente).