RC auto: obbligo di fornire il contratto base ministeriale
Dal 2013 partiranno le nuove norme in materia di contratti di assicurazione RC auto: è prevista non solo – come ormai noto – l’abolizione del tacito rinnovo del contratto di assicurazione sulla responsabilità civile automobilistica, ma anche la presentazione di un “contratto base” di assicurazione. Vediamo di che si tratta.
Ancora non si è fermato il polverone suscitato dalla nuova normativa che ha abolito il tacito rinnovo del contratto di assicurazione per la RC auto e contratti abbinati. Dal primo gennaio 2013, i contratti avranno durata annuale. Le clausole contrarie saranno considerate nulle.
Insieme a tale previsione, ve n’è un’altra di portata davvero innovativa.
Per favorire una scelta contrattuale più consapevole da parte del consumatore, è stato definito, con decreto del Ministro dello sviluppo economico (sentiti l’IVASS, l’ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi), uno schema di “contratto base” di assicurazione responsabilità civile auto. In esso sono previste tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento di assicurazione obbligatoria.
Ogni compagnia assicurativa sarà obbligata a offrirlo al pubblico, anche attraverso internet e dovrà definirne il costo complessivo, individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi.
In questo modo sarà più facile per il consumatore individuare il preventivo più conveniente, avendo sullo stesso piano i diversi contratti delle varie compagnie a parità di condizioni e di clausole.
Il “decreto liberalizzazioni”, inoltre, ha introdotto l’obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti R.C. Auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi; in caso di inadempimento è prevista una sanzione a carico dell’impresa mandante che risponde in solido con l’intermediario.
Infine, nell’ambito del sistema bonus-malus, quando l’automobilista maturi una diminuzione del premio, questa deve essere applicata automaticamente e nella misura preventivamente quantificata; la violazione di tale norma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’ISVAP.