(Cass. n.5111/11)
Il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (cfr., ex multis, Cass., nn. 4603/2000, 20911/2005, 17279/2009), come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti.Questo principio è stato confermato di recente dalla Corte di Cassazione che ha cassato al sentenza di merito che se ne era discostata, qualificandolo, altresì, come principio informatore della materia dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e la cui violazione è denunciabile con ricorso per cassazione anche avverso le sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità.