RCAUTO. Intesa anticoncorrenziale, Cassazione:
C’è accordo illecito fra compagnie assicuratrici per limitare la concorrenza? E’ possibile chiedere il risarcimento del danno. La Cassazione (Terza Civile n. 2305 del 2 febbraio 2007) ha stabilito che l’assicurato possa esercitare l’azione risarcitoria nei confronti dell’assicuratore sottoposto a sanzione dell’Antitrust per pratiche anticoncorrenziali. Unico onere probatorio per la parte lesa produrre la polizza assicuratrice contratta e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale, mentre il giudice potrà ricorrere alla presunzione o alla logica per dedurre il nesso causale fra accordo illecito e danno.
Secondo la Corte, infatti, l’azione risarcitoria è posta a tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) al godimento dei vantaggi del libero commercio (interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese), ed alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di concorrenza. Per ottenere il risarcimento, l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicuratrice contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’accordo fra imprese (quale condotta preparatoria). Il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno anche mediante criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, valutando anche le prove prodotte dall’assicurazione. Una volta stabilita l’esistenza di un danno risarcibile, il giudice potrà deteminare l’importo in via equitativa, in base ad una percentuale del premio pagato al netto delle imposte. |