DEPENALIZZAZIONE DEI REATI “MINORI” – MINORI PER CHI?
Il Consiglio dei Ministri ha varato a gennaio provvedimenti di depenalizzazione per una lunga serie di reati, «definiti “minori”, ma non sempre tali, se osservati dalla parte delle vittime», commenta l’avvocato Angelo Pisani. I decreti legislativi numero 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati a seguito della legge delega 67 del 28 aprile 2014, hanno operato infatti una profonda trasformazione: numerosi reati sono stati depenalizzati e convertiti in illeciti civili accanto a quelli amministrativi, punibili sempre con sanzioni pecuniarie. Niente più carcere per chi li commette, dunque, ma necessità assoluta di difesa nei nuovi processi civili che si apriranno: tanto dalla parte degli artefici quanto – e soprattutto – da quella delle vittime.
Fra i reati depenalizzati spiccano ad esempio l’ingiuria, la rissa, le percosse, le lesioni, la diffamazione e la minaccia: la persona offesa finora si poteva scegliere la sede civile o quella penale, mentre d’ora in poi sarà sempre obbligatorio il ricorso alla giustizia civile. Per tali reati si applica adesso solo la multa o l’ammenda, essendo diventati illeciti amministrativi e, in quanto tali, passibili della irrogazione di conseguenti sanzioni.
«Una prima considerazione – osserva Pisani – riguarda il ruolo dell’avvocato: se infatti la vittima di un’ingiuria poteva prima recarsi in Commissariato a sporgere denuncia, oggi per vedere affermato il suo diritto deve rivolgersi ad un avvocato civilista, il solo che potrà raccogliere gli elementi necessari all’istruttoria, promuovere e condurre fino alla fine il conseguente giudizio civile, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti».
Ma vediamo più nel dettaglio come funzionerà il procedimento civile relativo a tali illeciti.
Innanzitutto, come anticipato, è previsto che al termine del giudizio civile il giudice possa comminare al responsabile non solo il risarcimento danni, anche una multa, che confluirà nelle casse dello Stato. Il Governo ha previsto che il fondo pubblico così costituito ( la Cassa Ammende) opererà attivando nuove misure per il reinserimento al lavoro dei detenuti e in generale la tutela dell’ordine pubblico. «Sul piano della competenza – precisa l’avvocato Pisani – si ricorre al Giudice di Pace per cause al di sotto dei 5.000 euro di valore, al giudice civile ordinario per quelle che eccedono tale importo».
Ma il vero cuore di questa riforma sta tutto nel DANNO e nella relativa attività che è chiamato a svolgere l’avvocato civilista. «Ricordiamo – tiene a sottolineare Pisani – che l’onere della prova resta a carico di chi intraprende il giudizio. Ciò significa che assume un rilievo ancora maggiore, anzi decisivo, l’attività istruttoria compiuta in tal senso dall’avvocato, con la raccolta delle prove del danno, che dovranno essere sottoposte al giudice in forma logica e coerente».
L’importo verrà determinato sulla base delle gravità della violazione, quali la reiterazione dell’illecito o l’arricchimento del soggetto responsabile e l’opera di ravvedimento per attenuare delle conseguenze dell’illecito. Il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto e, ciascuna rata, non può essere inferiore a 50 euro. Resta inteso che, in assenza di elementi certi, il giudice potrà effettuare una valutazione “equitativa”, sulla base cioè di quanto gli appaia giusto in relazione al caso concreto. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l’ammontare residuo della sanzione è dovuto in un’unica soluzione.
Il procedimento per ottenere il risarcimento del danno deve essere avviato nelle forme ordinarie stabilite dal codice di procedura civile. Ciò significa che, in attuazione del principio del contraddittorio, alla prima udienza il giudice rilevi la questione relativa alla possibile sanzione civile applicabile alla fine del processo, anche per consentire al presunto trasgressore di allegare elementi a suo favore, finalizzati ad escludere la sanzione o a contenerne il regime sanzionatorio. «Guardata dalla parte del presunto trasgressore – spiega l’avvocato Pisani – la novità introdotta consente a quest’ultimo di ottenere decurtazioni di pena se dimostra di aver eliminato o attenuato con la propria condotta spontanea le conseguenze dell’illecito. Ad esempio nel caso dell’ingiuria, potrà allegare prove che dimostrano la pregressa sussistenza di ingiurie reciproche al fine di beneficiare dell’esimente, o potrà dimostrare di avere agito in preda all’ira determinata da un fatto ingiusto commesso da altri».
Per quanto riguarda la prescrizione, l’avvocato Angelo Pisani ricorda che la richiesta di risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, trattandosi di illecito extracontrattuale. In ogni caso, la notifica della citazione sospende il decorso della prescrizione, mentre la lettera di diffida, con costituzione in mora del responsabile, interrompe solo la prescrizione relativa al diritto al risarcimento del danno, ma non anche quella della sanzione pecuniaria.