È reato se il capo intimorisce con l’arma del licenziamento il dipendente che ha rifiutato lo straordinario
Il datore di lavoro che intimorisce i propri dipendenti prospettando
loro il licenziamento commette un reato. In particolare, è
configurabile il delitto di minaccia previsto e punito dall’articolo
612 del Codice penale, perché la prospettazione dell’espulsione
definitiva dall’azienda va ad integrare l’elemento dell’ingiusto danno
previsto dalla norma incriminatrice. È quanto emerge dalla sentenza
11891/10 con cui la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti
di un caporeparto che aveva minacciato di licenziamento una dipendente
che non aveva accettato di svolgere l’attività lavorativa fuori dal
normale orario di servizio. Non solo. L’uomo aveva anche prospettato
alla lavoratrice di assegnarla a lavori talmente stressanti che
l’avrebbero indotta a dimettersi. Tutti elementi, questi, confermati
dalle raccolte dichiarazioni testimoniali. La quinta sezione penale del
Palazzaccio, poi, ha anche confermato la condanna dell’uomo al
risarcimento danni in favore della persona offesa, costituitasi parte
civile.