Reclusione e multa per il coniuge precario che non paga l’assegno di mantenimento
Il coniuge separato o divorziato, con obbligo di versare l’assegno di mantenimento, non può essere esonerato nemmeno se si trova in condizioni di precarietà. Così ha deciso la Corte di Cassazione nel caso di un uomo che da 9 mesi veniva meno all’obbligo di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli. La Suprema Corte, dopo aver riscontrato l’assenza di qualsiasi idonea causa di giustificazione, ha ravvisato la volontarietà dell’inadempimento e condannato l’uomo a tre mesi di reclusione.
La circostanza di avere solo un lavoro precario e la mancanza di un reddito fisso non rappresentano dunque una giustificazione sufficiente ad evitare la condanna. Se è vero infatti che viene concessa la possibilità all’interessato di provare che il mancato pagamento deriva da una situazione di assoluta indigenza, va detto però che non sempre è semplice offrire ai giudici prova sufficiente a dimostrarlo. Non basta ad esempio allegare solo il certificato di iscrizione alle liste dei disoccupati, ma è necessario anche provare che esiste l’impossibilità di provvedere con mezzi diversi dal denaro. Altrimenti, come nel caso in esame, possono scattare condanne civili e penali.