Redditometro: da solo non basta per l’accertamento
La vicenda riguarda un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito dichiarato mediante applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito derivanti dal possesso dell’abitazione principale, di un’abitazione secondaria e di un’autovettura.
La contribuente, destinataria dell’avviso, impugnava lo stesso in Commissione Provinciale, affermando che i costi dei beni rilevati dall’Amministrazione Finanziaria erano stati sostenuti congiuntamente dal lei e dal suo compagno.
I Giudici di primo grado avevano respinto il ricorso ritenendo validi legalmente i coefficienti utilizzati dall’Agenzia e precisando che derivano da una norma primaria, l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973.
I giudici regionali, in sede di appello, hanno però dato ragione alla contribuente. La Ctr Lombardia, con la sentenza 209/63/2013, ha affermato che nell’accertamento standardizzato, come nelle presunzioni semplici, l’onere probatorio è a carico dell’Amministrazione.
Il redditometro costituisce accertamento di natura statistica, dunque la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel semplice scostamento dalle risultanze del metodo statistico, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
Fonte: www.fiscopiu.it