Registro delle imprese: obbligo di comunicare la PEC anche da parte delle imprese individuali
Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 20 ottobre 2012anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l`ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)entro il 31 dicembre 2013.
Analogamente a quanto previsto per le societa`, l`ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un`impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell`irrogazione della sanzione prevista dall`articolo 2630 del Codice civile,sospendera` la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l`indirizzo di posta elettronica certificata.
Prevista anche la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.