Residenze sanitarie assistenziali: quando la retta è a carico di Asl e Comuni
Per disabili e anziani non autosufficienti conta il reddito dell’interessato e non di tutta la famiglia. E’ quanto ha stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 marzo 2011, 1607 con la quale viene fatta chiarezza sulle rette per il soggiorno nelle residenze sanitarie assistenziali.
La legge prevede il 50 per cento della retta sia a carico del servizio sanitario nazionale ed il restante a carico del Comune con compartecipazione dell’utente. Ci si domanda se, a tal fine, si possa computare anche il reddito dei congiunti degli interessati, con la conseguenza che si finirebbe, in definitiva, con il chiedere il pagamento della retta alle famiglie dei bisognosi.
Il d. lgs. n. 109/98 ha introdotto l’I.S.E.E. come criterio generale di valutazione della situazione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate. L’applicazione di tale parametro comporta che la condizione economica del richiedente sia definita in relazione ad elementi reddituali e patrimoniali del nucleo familiare cui egli appartiene. Sennonché rispetto a particolari situazioni, la stessa normativa prevede l’utilizzo di un diverso parametro, basato sulla situazione del solo interessato.
Infatti, il comma 2-ter dell’articolo 3 del D.lgs. 109/98 ha introdotto una deroga rispetto alla valutazione dell’intero nucleo familiare che risulta, però, essere limitata, sotto il profilo soggettivo, alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti non autosufficienti sopra i sessantacinque anni e, sotto il profilo oggettivo, alle prestazioni inserite all’interno di percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo.
Di conseguenza, in siffatte ipotesi deve essere presa in considerazione la situazione economica del solo assistito.
Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, si deve ritenere che la normativa ora citata, pur demandando in parte la sua attuazione ad un successivo decreto, abbia introdotto un principio immediatamente applcabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali.
Sentenza del Consiglio di Stato n. 01607 del 15 febbraio 2011 Per anni i Comuni hanno deliberatamente messo sullo stesso piano tutte le prestazioni sociali, senza distinguere – come fa la legge nazionale – quelle destinate ad anziani non autosufficienti e gravi disabili; questa distinzione è fondamentale sia sul piano economico (perchè la compartecipazione alla spesa deve essere a carico solo dell’utente e non dei familiari) ma anche del diritto soggettivo: è l’elemento distintivo sancito dall’art.38 della Costituzione che tutela coloro che sono "inabili al lavoro". Per questo la nostra associazione combatte da anni: ora abbiamo il sostegno forte della sentenza del Consiglio di Stato.