Respinto il ricorso Mediaset, i contributi per i decoder sono aiuti di Stato illegittimi
Gli incentivi concessi per l’acquisto o il noleggio di decoder, in vista del passaggio al digitale terrestre, sono aiuti di Stato e l’Italia deve recuperarli. Il tribunale di Lussemburgo, con la sentenza di oggi T-177/07 (si legga il testo su Guida al diritto), respinge il ricorso di Mediaset che chiedeva di annullare la decisione con cui la Commissione imponeva all’Italia di recuperare dai beneficiari le somme erogate e i relativi interessi. Un contributo pubblico, di 150 euro a favore di ogni utente che avesse comprato o affittato un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri previsto dalla finanziaria 2004.
Lo stesso benefit veniva poi rifinanziato nel 2005 per un importo ridotto a 70 euro, con un limite di spesa del contributo annuo che ammontava a 110 milioni di euro. Il procedimento formale d’indagine di Bruxelles era scattato in seguito alle denunce presentate da alcune emittenti satellitari, tra cui Sky Italia.
La decisione di oggi del Tribunale di primo grado,” impugnabile” comunque davanti alla Corte di giustizia, accoglie le conclusioni della Commissione e bolla come un aiuto di stato illegittimo il benefit previsto dalla finanziaria perché destinato solo a vantaggio della diffusione terrestre. La misura – specificano i giudici di primo grado – consentiva alle emittenti digitali terrestri e via cavo, fra cui mediaset di godere di un vantaggio rispetto alle tv satellitari. Erano invece stati salvati dalla stessa Commissione gli incentivi concessi nel 2006 perché, includendo i decoder satellitari, garantivano la natura “neutra” dell’aiuto. Secondo i ricorrenti tra i due aiuti non sussisterebbe una differenza se non per un aspetto formale: nel 2004 si è trattato di un’esclusione espressa, degli incentivi per il satellitare, mentre nel 2006 c’è stata un’esclusione di fatto perché il decoder scelto dalla monopolista Sky non è di tipo aperto.
Mediaset, infine, ha invocato la violazione del principio della certezza del diritto derivante dalla difficoltà, se non dalla impossibilità, di determinare, per il calcolo delle somme da recuperare, da un lato il numero dei telespettatori attirati dall’offerta e, dall’altro, la quantificazione dell’aiuto e degli interessi. Sul punto il Tribunale ha però ricordato che il compito di determinare l’importo esatto da restituire non spetta alla Commissione ma al giudice italiano in base alle modalità stabilite dal diritto nazionale.
Altra bella figura… Altra bella figura internazionale… Quanti soldi buttati per una tecnologia vecchia come il digitale terrestre!