Responsabile manutenzione risponde penalmente per lesioni se non previene i pericoli sulle strade
Va condannato il responsabile dell’ufficio di manutenzione del Comune per non essersi attivato per prevenire le situazioni di pericolo delle strade. È questo il contenuto della sentenza n. 27035 depositata l’11 luglio 2011. In particolare, la quarta sezione penale ha spiegato che la condanna emessa dai giudici territoriali di secondo grado per lesioni personali dopo la caduta di un pedone in un tombino scoperto, avvenuta peraltro in una strada male illuminata, risulta incensurabile in sede di legittimità. L’imputato, che riveste una posizione di garanzia, non può eludere le responsabilità connesse con la qualifica che riveste, adducendo di non avere avuto notizia della situazione di criticità delle strutture: le funzioni affidategli e la posizione di garanzia che da esse per lui derivano, avrebbero dovuto indurlo, non ad attendere passivamente la segnalazione di terzi, ma ad attivarsi in maniera autonoma per prevenire ogni possibile incidente.