Responsabilità del notaio: da quando decorre la prescrizione del diritto al risarcimento?
La sentenza Cassazione 16463 del 15/7/2009 interviene in tema di responsabilità del notaio1, per affrontare il problema della individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione2
del diritto al risarcimento danni, sorto a favore del cliente per
effetto dell’inesatta esecuzione della prestazione professionale da
parte del notaio.
Nel caso giunto al vaglio della Corte, il
notaio aveva rogato la vendita di una zona terrazza-stenditorio,
trascurando di verificare che il bene oggetto della compravendita fosse
parzialmente di proprietà condominiale.
I clienti del notaio, gli
acquirenti, apprendevano di aver effettuato un acquisto parzialmente
invalido solo a distanza di molto tempo, allorché, in una causa civile
tra loro e il condominio, il giudice accertava e dichiarava che la
predetta zona, in realtà, fosse in parte proprietà del condominio
stesso.
Solo in quel momento, quindi, essi hanno potuto
avere la percezione di aver subito un danno e, inoltre, che tale danno
fosse riferibile alla negligenza del professionista il quale, nel
rogare l’atto, non aveva operato le opportune verifiche volte ad
appurare che il bene fosse libero e di piena proprietà del venditore.
Con
questa sentenza, la Corte di Cassazione finalmente riconduce anche il
danno da responsabilità del notaio nella categoria dei c.d. danni lungolatenti,
ossia quella variegata tipologia di eventi dannosi caratterizzati dalla
circostanza che divengono percepibili dal soggetto danneggiato in tempi
diversi, a volte anche molto successivi, rispetto al momento in cui si
verifica la condotta illecita che li determina.
I Giudici di
Piazza Cavour, dunque, equiparano anche sotto questo profilo la
fattispecie di responsabilità professionale riferibile al notaio alle
ipotesi risarcitorie relative alle altre figure professionali, quali
avvocato3 e medico.
Con riferimento a quest’ultima figura, peraltro, le Sezioni Unite (Cass. 583/08) si sono spinte fino al punto di precisare che il “termine
di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di
aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di
un terzo decorre, non dal giorno in cui il terzo determina la
modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la
malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene
percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al
comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria
oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze
scientifiche”, passando così dalla teoria dei (soli)“danni lungolatenti” a configurare addirittura un’ipotesi “responsabilità lungolatente”4.
In
tema di responsabilità del notaio, invece, questa sentenza rappresenta
in sostanza una novità, per quanto prevedibile e auspicabile.
Nelle
precedenti decisioni, invero un po’ risalenti, la Corte di Cassazione
aveva affermato che la prescrizione non decorre dal giorno in cui il
cliente sia venuto effettivamente a conoscenza dell’esistenza di un
gravame sull’immobile, ma decorre dal giorno del rogito, considerando
irrilevante per gli effetti dell’art. 2935 c.c. l’ignoranza
dell’acquirente, ritenuta un semplice ostacolo di fatto all’esercizio
dell’azione di responsabilità e non un ostacolo giuridico, l’unico
rilevante in materia di prescrizione5:
“Nel
caso in cui il notaio, che ha rogato l’atto pubblico di trasferimento
di un immobile, ometta di verificare la libertà del bene, il termine di
prescrizione del diritto dell’acquirente al risarcimento del danno
subito a causa di una ipoteca gravante, a sua insaputa, sull’immobile
stesso, decorre dalla data della stipulazione dell’atto pubblico perché
è in questo momento che la posizione dell’acquirente è
pregiudizievolmente incisa dall’ipoteca esistente sul bene esposto alla
esecuzione forzata per il soddisfacimento del credito garantito ed è da
questo momento che l’acquirente può, conseguentemente, fare valere la
sua pretesa risarcitoria, costituendo i successivi esborsi seguiti alla
sospensione dei pagamenti da parte del terzo debitore, originario
datore di ipoteca, ed alla minaccia, da parte del creditore garantito,
di esecuzione sul bene ipotecato, solo ulteriori aggravamenti incidenti
sul “quantum” da risarcire ma del tutto ininfluenti sul già iniziato
decorso della prescrizione, al pari della circostanza della ignoranza
dell’acquirente dato che il principio che esclude la decorrenza della
prescrizione nel tempo in cui il diritto non può essere fatto valere
(art. 2935 c.c.) si riferisce solo alle cause giuridiche impeditive
dell’esercizio di tale diritto e non anche ai semplici ostacoli di
fatto, tra i quali l’ignoranza (colpevole o meno) del titolare in
ordine alla sussistenza del diritto.”6
Davvero
di segno opposto il principio qui affermato dalla Corte, che ha
finalmente chiarito che anche in tema di responsabilità del notaio “il
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da
responsabilità professionale inizia a decorrere non già dal momento in
cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da
quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e
conoscibile da parte del danneggiato”.
(Altalex, 22 ottobre 2009. Nota di Raffaele Plenteda)
_______________
1
In materia di responsabilità del notaio, si veda ZINGAROPOLI, La
responsabilità del notaio, Halley, 2006. In tema di responsabilità
contrattuale del notaio e debito di valuta, si veda Cassazione civile ,
sez. III, sentenza 20.01.2009 n° 1335, in Altalex Massimario, 7, 2009, con nota di PLENTEDA; in materia di responsabilità del notaio ed omesse visure, si veda Cassazione civile 28753/2008. In tema di responsabilità del notaio e contartto con se stesso, si veda Cassazione civile , sez. II, sentenza 03.12.2008 n° 28753, in Altalex Massimario, 7, 2009.
2 VIOLA, Prescrizione e decadenza. Tutele sostanziali e strategie processuali, Cedam, 2009.
3 PLENTEDA, La responsabilità dell’avvocato: rischi risarcitori e strumenti di tutela, Halley, 2008.
4 VIOLA, Emoderivati e risarcimento del danno, nota a Cass. 583/08.
5
Tra I contributi in tema di prescrizione e decadenza, si vedano
EMILIANI, Il termine di prescrizione in materia di recupero degli aiuti
di stato alla luce del principio di collaborazione, in Argomenti Dir.
Lav., 2009, 1, 169; RINALDI, Prescrizione e decadenza dei crediti di
lavoro, Halley, 2007; CARBONE, Prescrizione del diritto al risarcimento
del danno, in Corriere Giur., 2009, 1, 22; CARDANO, Prescrizione del
diritto al risarcimento del danno nascente da reato perseguibile a
querela di parte, in Resp. civ., 2009, 6, 513.
6 Cassazione civile, n. 11094/92, in Giur. It., 1994, I, 1, 1922 con nota di DE CECILIA.