Responsabilità del sindaco in caso di infortuni avvenuti nel Comune
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 13 giugno – 20 settembre 2007, n. 35137
(Presidente Postiglione – Relatore Mancini)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24.4.2006 il tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina ha condannato L. D. nella veste di sindaco del comune di K. alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per una serie di contravvenzioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro – avere omesso di elaborare il documento sulla valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute durante il lavoro; avere omesso di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; avere omesso di nominare il medico competente.
Era emerso in dibattimento che la Asl di Messina, Servizio medicina, aveva proceduto ai controlli di legge ed avendo constatato la inosservanza di tali norme aveva prescritto al Sindaco di adeguarsi alla disciplina vigente nel termine di giorni 180 constatando, alla scadenza, che le prescrizioni non erano state osservate.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore deducendo a) violazione di legge per avere il giudicante ritenuto che la responsabilità in materia spetti all’autorità politica invece che ai funzionari comunali aventi funzioni direttive: ciò in contrasto con la previsione dell’art. 2 co. 1 lett. b) della legge 626 del 1994 o alternativamente b) difetto di motivazione non essendo stato spiegato in base a quale ragionamento il giudice abbia individuato la responsabilità del sindaco.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con l’unico motivo vi si lamenta l’errata attribuzione al sindaco della responsabilità per l’inosservanza della normativa antinfortunistica all’interno del comune sostenendosi che la responsabilità stessa dovesse configurarsi a carico dei dirigenti o funzionari dell’ente.
Così come nota il ricorrente, a mente dell’art. 2 lett. b) del D.Lvo 626 del 1994, contenente l’attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”…nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”.
E tuttavia perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica – nel nostro caso il sindaco – procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dall’art. 30 del D.Lvo 19.3.1996 n. 242 contenente modifiche ed integrazioni al D.Lvo n. 242 del 1994.
Nella specie non risulta che ciò sia avvenuto tanto è vero che il ricorrente neppure in questa sede si è premurato di indicare il soggetto da considerare all’interno del suo comune come datore di lavoro limitandosi ad effettuare una generica affermazione di principio.
La mancata indicazione non può che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica – nella specie il sindaco – della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.
In questi precisi termini è l’indirizzo già affermatosi di questa Corte Suprema quale risulta da Sez. IV, sent. n. 38840 del 2005 Rv 232418, con la quale è stata confermata la responsabilità di un sindaco per l’infortunio occorso ad un operaio del comune.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.