Responsabilità dell’avvocato, domiciliatario, notifica della sentenza, comunicazione
Nel caso che la parte abbia nominato un altro difensore in
sostituzione di quello precedente, presso il quale aveva eletto il
proprio domicilio, quest’ultimo è responsabile dei danni subiti dal
cliente se non comunica al nuovo difensore gli atti in relazione ai
quali il domicilio era stato eletto.
A carico del precedente
avvocato, infatti, residua anche a seguito di revoca o rinuncia al
mandato l’obbligo di informare il nuovo difensore dell’avvenuta
notifica di eventuali sentenze che riguardino la parte. (1-9)
(1) Intema di responsabilità dell’avvocato e di perdita di chance, si veda Cassazione civile, sez. II sentenza n. 12354/09.
(2)
In tema di responsabilità dell’avvocato e della necessitò di corrette
informazioni da parte del cliente, si veda Cassazione civile, sez. III,
sentenza 06.05.2009 n° 8016.
(3) Sul problema del rapporto tra Irap e professione forense, si veda Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 14.04.2009 n° 8834.
(4) Si veda il focus RINALDI, Prestazione d’opera intellettuale: l’art. 2230 c.c..
(5) Si veda anche il focus RINALDI, Responsabilità del professionista: l’art. 2236 c.c. annotato con la giurisprudenza.
(6) In tema di avvocato ed impossibilità a comparire, si veda Cassazione penale, sez. III, sentenza 09.02.2009 n° 5496.
(7) Si veda anche il focus PLENTEDA, La responsabilità professionale dell’avvocato nella recente giurisprudenza.
(8) In tema di limiti del mandato, si veda Corte d’Appello Firenze, sentenza 19.01.2009 n° 60, con nota di PLENTEDA.
(9) Tra le pubblicazioni più recenti, si veda Plenteda, La responsabilità dell’avvocato – Rischi risarcitori e strumenti di tutela, Halley, 2008 (collana diretta da Luigi Viola).In dottrina, tra le pubblicazioni, si vedano:
– PLENTEDA, I danni non patrimoniali cagionati dall’avvocato, in La Responsabilità Civile, 2009, 3;
– TOSCHI VESPASIANI, L’avvocato arriva tardi all’udienza fuori sede: risarcibilità dei danni da ritardo del treno, in La Responsabilità Civile, 2008, 10;
– MARICONDA, Prestazione professionale del praticante avvocato e nullità del contratto, in Il Corriere Giuridico, 2007, 5;
– FOFFA, Responsabilità professionale dell’avvocato per proposizione di un appello inammissibile, in Danno e Responsabilità, 2007, 11.SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVLE
Sentenza 12 ottobre 2009, n. 21589
Svolgimento del processo
Con
citazione del 12.5.1994 il dott. To.Er., premesso che l’avv. G.P., del
foro di Bologna, era stato suo difensore domiciliatario in relazione ad
un giudizio svoltosi davanti al TAR dell’Emilia e Romagna che lo aveva
visto contrapposto ai Comune di Lizzano in Belvedere; che, conclusosi
il giudizio con sentenza per lui sfavorevole, l’avv. G. aveva omesso di
comunicare al nuovo difensore l’avvenuta notifica della sentenza; che
conseguentemente il ricorso in appello, proposto dal nuovo difensore,
avv. Saporito, oltre il termine perentorio dei 60 giorni previsto dalla
legge, era stato respinto dal Consiglio di Stato in quanto tardivo,
conveniva il G. davanti al Tribunale di Bologna perchè fosse condannato
al risarcimento dei danni, da accertarsi in corso di causa o, in
subordine, in via equitativa, a titolo di responsabilità professionale.L’avv.
G., costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda deducendo che,
intervenuta la sentenza del TAR, egli ne aveva dato subito
comunicazione al To. informandolo di non essere disponibile a proporre
un eventuale appello che non aveva, a suo avviso, probabilità di
successo essendo la sentenza ben argomentata; che per tale motivo aveva
invitato il To. a munirsi di un altro difensore, al quale aveva
consegnato il fascicolo e la copia semplice della sentenza ed al quale
aveva anche telefonicamente comunicato l’imminenza della notifica del
provvedimento del TAR; che, pertanto, l’incarico doveva ritenersi
cessato senza contare che, essendo la sentenza ormai nota sia alla
parte sia al nuovo difensore, l’appello poteva essere proposto ancora
prima che la sentenza fosse notificata e che pertanto non vi era alcun
nesso di causalità tra l’eventuale addebito di colpa mosso dal To. nei
suoi confronti e i danni dallo stesso lamentati; in ogni caso,
precisava di avere anche comunicato telefonicamente al nuovo difensore
l’avvenuta notifica della sentenza.Chiamata in causa dal G. ai
fini della garanzia assicurativa, si costituiva la RAS aderendo alla
tesi difensiva del professionista.Con sentenza 7.6.1999, il
Tribunale di Bologna, ritenuto consensualmente risolto il rapporto
professionale tra attore e convenuto, e ritenuto altresì che l’appello
contro la decisione del TAR poteva essere proposto indipendentemente
dalla notifica del provvedimento e che, per ciò, costituiva una mera
cortesia l’onere di comunicazione dell’avvenuta notifica al nuovo
legale, escludeva che il rigetto dell’appello da parte del Consiglio di
Stato potesse essere imputato all’avv. G., respingendo, pertanto, la
domanda del To. e compensando le spese.Contro la sentenza proponeva appello il To. con atto notificato agli eredi dell’avv. G., nel frattempo deceduto.
Costoro
chiedevano il rigetto del gravame proponendo appello incidentale
limitatamente alla disposta compensazione delle spese processuali.La Ras chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Con
sentenza n.518/2004 la Corte d’appello di Bologna, pur affermando che
permaneva in capo all’avv. G. l’obbligo di comunicare l’avvenuta
notifica della sentenza del TAR e che il predetto non aveva dato la
prova di averlo assolto, respingeva il gravame del To. sul rilievo,
fondato sull’esame degli atti relativi al giudizio amministrativo, che
l’appello al Consiglio di Stato ben difficilmente avrebbe potuto
trovare accoglimento essendo fondato su motivi nuovi. Respingeva
altresì l’appello incidentale compensando le spese dei due gradi di
giudizio.Contro la sentenza ricorre per cassazione il Dott. To. con un unico motivo di censura illustrato da una memoria difensiva.
Resistono
gli eredi G. con controricorso proponendo, a loro volta, ricorso
incidentale sorretto da un unico motivo illustrato da una memoria
difensiva.La Ras resiste con controricorso ed una memoria difensiva.
Motivi della decisione
1
– Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi
dell’art. 335 c.p.c., e sgombrato il campo, anzitutto, dalle eccezioni
di inammissibilità di entrambi i gravami che sono state formulate,
rispettivamente, dalla RAS con riferimento al ricorso principale, e dal
To. con riferimento al ricorso incidentale.Secondo la RAS il
ricorso principale è inammissibile perchè non investe entrambe le
rationes decidendi su cui si fonderebbe, a suo avviso, la sentenza
impugnata, avendo il To. censurato soltanto la statuizione, per lui
sfavorevole, riguardante l’esclusione della responsabilità dell’avv.
G., non anche la statuizione riguardante la mancata prova del danno.A
sua volta il To. sostiene che il ricorso incidentale è inammissibile
perchè gli eredi G., vittoriosi in appello, non avrebbero interesse
all’impugnazione.Entrambe le eccezioni sono infondate.
Il
giudizio di cassazione non verte su domande o su eccezioni, ma soltanto
su questioni, sicchè la sussistenza dei requisiti di legittimazione
all’impugnazione va valutata alla stregua di tale caratteristica
peculiare del giudizio, con la conseguenza che la soccombenza deve
essere apprezzata non già rispetto al risultato pratico conseguito
nella pregressa fase processuale, ma rispetto all’esito specifico delle
questioni in essa dibattute e decise, così da costituire altrettanti
capi della sentenza (Sez. Un. n. 212/2001).In applicazione di tali principi entrambi i ricorsi vanno ritenuti ammissibili.
Il
ricorso principale perchè la questione della mancata prova del danno è
di carattere subordinato rispetto alla questione riguardante
l’esclusione della responsabilità del G., con la conseguenza che
l’eventuale accoglimento del gravame sulla questione principale,
riguardante Van del giudizio di responsabilità, travolgerebbe anche il
capo della sentenza riguardante la questione subordinata vertente sul
quantum.Quanto al ricorso incidentale, esso ha per oggetto una
questione di merito – e cioè il profilo di colpa ravvisato in concreto
a carico dell’avv. G. – che il giudice di appello ha deciso
sfavorevolmente per gli eredi G.. Costoro, pertanto, hanno interesse ad
impugnare la corrispondente statuizione in quanto la loro vittoria sul
merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale,
vertente sulla questione decisa in senso per loro sfavorevole.2
– Premessa dunque l’ammissibilità di entrambi ì gravami, si può passare
all’esame delle questioni che, rispettivamente, ne formano oggetto.Di
queste, la prima da esaminare in ordine logico è la questione che forma
oggetto del ricorso incidentale proposto dagli eredi G..Con un
unico motivo, denunciando violazione di legge in relazione agli artt.
1176, 1218, 1223, 1710, 1727, 2230 e 2236 c.c., nonchè omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, i
ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto
sussistente la colpa professionale dell’avv. G. perchè, quale
domiciliatario del To. nel giudizio davanti al TAR Emilia e Romagna,
aveva omesso di comunicare al nuovo difensore l’avvenuta notifica della
sentenza del giudice amministrativo.Secondo i ricorrenti la
Corte di merito non ha considerato che, avuto riguardo alle peculiarità
del caso di specie, il rapporto professionale tra il To. e il G. doveva
considerarsi risolto consensualmente prima della notìfica della
sentenza del TAR e precisamente con la nomina del nuovo difensore, avv.
Saporito, sicchè non ricorreva l’ipotesi – erroneamente ravvisata dalla
Corte d’appello – di rinuncia all’incarico implicante per il difensore
l’obbligo di compiere gli atti formali fino a quando la parte non si
sia munita di un nuovo difensore.La censura va disattesa.
Contrariamente
a quanto si sostiene nel motivo, la Corte d’appello ha ravvisato la
colpa professionale dell’avv. G. proprio in considerazione delle
peculiarità del caso di specie, in cui, nonostante la nomina del nuovo
difensore, era rimasta invariata presso il G. l’elezione di domicilio
effettuata dalla parte ai fini del giudizio amministrativo. Tale
circostanza – pacifica in causa- comportava, secondo la Corte di
merito, l’obbligo del G. di informare il nuovo difensore, avv.
Saporito, dell’avvenuta notifica della sentenza, anche se costui era
già a conoscenza del contenuto del provvedimento per avere ricevuto
dallo stesso G. la copia semplice del provvedimento del TAR. La
decisione non merita censura.Nel caso che la parte abbia
nominato un altro difensore in sostituzione di quello precedente presso
il quale la stessa parte aveva eletto il proprio domicilio,
quest’ultimo è tenuto a comunicare al nuovo difensore gli atti in
relazione ai quali il domicilio era stato eletto, rientrando l’obbligo
di informazione nel più generale dovere di diligenza professionale cui
l’avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di rinuncia
o revoca del mandato (Cass. 5325/93).Ed invero, la
particolare relazione che si stabilisce tra il soggetto destinatario
degli atti ed il difensore domiciliatario non fa venir meno a carico di
quest’ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i
quali sia avvenuta la domiciliazione, i quali permangono in capo al
domiciliatario anche se nel frattempo la parte abbia nominato un nuovo
difensore. Tra tali obblighi rientra quello di informare il nuovo
difensore dell’avvenuta notifica di eventuali sentenze che riguardano
la parte, che non può ritenersi assolto se non con la prova, di cui è
onerato il domiciliatario, di avere dato notizia dell’avvenuta
notifica, perchè solo questa permette al nuovo difensore di fruire
compiutamente dello spatium deliberandi predeterminato per legge ai
fini della proposizione dell’eventuale impugnazione.Correttamente,
quindi, la Corte di merito ha ritenuto non rilevante nel caso di specie
che l’avv. G. non fosse più il legale del To. al momento della
notificazione della sentenza, essendo egli comunque tenuto, quale
domiciliatario, a comunicare all’avv. Saporito l’avvenuta notifica del
provvedimento. Altrettanto correttamente ha ritenuto che l’eventuale
negligenza del nuovo difensore che, pur avendo già a disposizione il
testo della sentenza, non avere predisposto per tempo il ricorso al
Consiglio di Stato, non era idonea ad interrompere il nesso di
causalità tra l’omissione del G. ed il passaggio in giudicato della
sentenza.3 – Va ora esaminato il ricorso principale.
Con
un unico motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5,
assenza o insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo
per avere la Corte d’appello ritenuto che l’appello al Consiglio di
Stato non poteva trovare accoglimento in quanto fondato su motivi
nuovi, laddove dall’esame degli atti del giudizio amministrativo e
dalla lettura della sentenza impugnata risultava che l’unico motivo
nuovo era quello della falsità della causa dell’atto impugnato.La censura è fondata.
La
conclusione a cui è pervenuta la Corte di appello, e cioè che l’appello
del To. al Consiglio di Stato ben difficilmente avrebbe potuto trovare
accoglimento perchè fondato su motivi nuovi, non risulta sorretta da
convincente motivazione.Se infatti si raffrontano tra loro,
sulla base della sintetica esposizione fattane dalla stessa Corte
d’appello, i quattro motivi posti dal To. a sostegno dell’appello al
Consiglio di Stato con i due motivi di ricorso al TAR, non si riscontra
– se non per il terzo motivo di appello concernente la falsità della
causa – l’affermata diversità di oggetto. Al contrario, risulta una
sostanziale corrispondenza tra i primi due motivi del ricorso in
appello ed il secondo motivo di ricorso al TAR, e tra il quarto motivo
di appello ed il primo motivo del ricorso al TAR. Nè valgono a superare
l’illogicità della motivazione le sommarie considerazioni svolte dal
giudicante a sostegno del giudizio di novità dei motivi di appello, in
quanto completamente disancorate dal contenuto degli atti del giudizio
amministrativo quale esposto nella stessa sentenza.Pertanto, in
accoglimento del motivo, la sentenza cassata in parte qua con rinvio
della causa al giudice d’appello per nuovo esame sul punto.Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La
Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il
ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
Corte d’appello di Bologna (altra sezione) anche per le spese del
giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2009.