Responsabilità medica: anche la domanda degli eredi ha natura contrattuale
Gli eredi di M., deceduto a seguito del ricovero conseguente ad un grave incidente stradale, convengono in giudizio la struttura ospedaliera per accertare la responsabilità dei medici curanti e per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del decesso del congiunto.
Sulla natura della responsabilità della struttura ospedaliera e sulla posizione giuridica degli eredi
Circa la natura della responsabilità addebitabile ai medici della struttura sanitaria coinvolta nel decesso, il Tribunale friulano afferma, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che “la responsabilità del medico dipendente del servizio sanitario nei confronti del paziente è qualificata come contrattuale, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul contatto sociale, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione”.
Per quanto concerne la natura della pretesa risarcitoria degli eredi, il Tribunale stabilisce che il loro diritto al risarcimento del danno “non muta la propria qualificazione giuridica per essere esercitato dagli stessi anziché dal diretto interessato, poiché esso trae fondamento non già da un contratto, ma da un ‘contatto sociale’ che estende i propri effetti protettivi anche ai terzi” (in tal senso Cass. civ., n. 9471/2004).
Sulla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno
In ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto degli eredi ad ottenere il ristoro dai danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del congiunto, nella pronuncia in commento viene evidenziato che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato e non da quello in cui è stato posto in essere l’atto illecito”.
In particolare, “nel caso in cui la percezione del danno non sia evidente ed esso si esteriorizzi e diventi conoscibile in data posteriore al suo verificarsi il termine decorre dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno diventando oggettivamente percepibile e conoscibile” (così Cass. civ., 20 aprile 2007, n. 9524).