Responsabilità per bancarotta anche a carico dell’amministratore di fatto
“La giurisprudenza di legittimità non ha mai dubitato della
possibilità astratta di configurare la responsabilità penale per
bancarotta anche a carico dell”‘amministratore di fatto” di una società
di persone, ossia del soggetto che, non necessariamente coincidente con
la figura del “socio illimitatamente responsabile” e quindi non
necessariamente dichiarato fallito in proprio, abbia svolto in concreto
poteri di amministrazione in riferimento ad una società in nome
collettivo o in accomandita semplice (…).
E ciò, in quanto si
ritiene che l’amministratore di fatto di una società in nome collettivo
– al di fuori dei casi previsti dall’art.222 I. fall.- possa essere
chiamato a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta quale
diretto destinatario dell’art.223 legge fall., che riguarda tutte le
società dichiarate fallite, comprese quelle personali,
indipendentemente dalla dichiarazione personale di fallimento, che può
intervenire ai sensi dell’art. 147, capoverso legge fall. (…) .Il
fatto, cioè, che nelle società collettive o nelle accomandite il reato
di bancarotta sia tipizzato, dall’art. 222 I. fall., in relazione alla
figura del socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, a
prescindere quindi dalla qualità di imprenditore – che può mancare –
non impedisce che nel caso in cui invece ricorra la figura
dell’amministratore di fatto perché in concreto da costui sia stata
esercitata attività gestoria nell’ambito delle stesse società di
persone, il responsabile possa essere chiamato a rispondere a titolo di
bancarotta impropria ai sensi dell’art. 223 I. fall., a seguito della
dichiarazione di fallimento della società medesima (ed a prescindere
quindi dalla qualità personale di fallito).”
E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza dell’11 novembre scorso, la n. 43036.
Prosegue la Corte ricordando come già in precedenti sentenze si era
affermato il principio secondo il quale qualsiasi soggetto che di fatto
si sia inserito nell’attività amministrativa di una società, poi
dichiarata fallita, risponde del reato di bancarotta come diretto
destinatario delle disposizioni di legge, le quali indicano, tra gli
altri, gli amministratori, con riferimento non ad una formale
attribuzione di qualifiche, ma all’esercizio concreto delle funzioni
che la sostanziano. “Se ne è fatto derivare poi il corollario secondo
cui l’amministratore di fatto di una società può rispondere del reato
fallimentare quand’anche l’amministratore legale della stessa non sia
ritenuto colpevole sul punto, dovendosi aver riguardo all’effettivo
potere di gestione svolto nella attività sociale.
L’amministratore
di fatto di una società risponde infatti dei reati fallimentari non già
quale “extraneus” ma quale diretto destinatario della norma.”