Resta all’avvocato la scelta su dove citare il cliente moroso
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sulla facoltà
degli avvocati di poter citare i clienti morosi davanti al tribunale
dove ha sede il Consiglio dell’ordine al quale sono iscritti. La
Consulta ha infatti respinto la questione di cosituzionalità
sull’articolo 637 del codice di procedura civile sollevata dalla
Cassazione. Secondo i giudici della corte Costituzionale non c’è alcuna
disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini o alle altre
categorie professionali perché ogni professione ha le sue peculiarità
che consentono una diversa disciplina. Inoltre la speciale agevolazione
per i legali di scegliere il foro più comodo per il recupero crediti è
frutto di una scelta non irragionevole del legislatore.