Retrocessi sul lavoro? E’ possibile il risarcimento per danno biologico anche senza mobbing
Era stato esautorato dalle sue abituali funzioni con una decisione arbitraria ed oggi quel lavoratore si vede riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico, benché non sia stato accertato alcun reato di mobbing esercitato ai suoi danni. Demansionato e risarcito, dunque, anche se non ‘mobizzato’. E’ destinata a far discutere la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22635 del 2015), che fra l’altro presenta una attenta disamina di tutti i casi in cui debba essere riconosciuto il reato di mobbing (benché, come detto, in questo caso sia stato escluso).
Secondo il dettato degli Ermellini si è in presenza di mobbing nei seguenti casi:
– Quando «si verificano comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi»:
– Se vi è stato un «evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente»;
– Se esiste un «nesso tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità»;
– Infine quando vi sia stato un «intento persecutorio unificante in tutti i comportamenti lesivi».
Nel caso esaminato in sentenza, il lavoratore si dichiarava vittima del reato di mobbing. La Suprema Corte, pur escludendo tale fattispecie di reato, ha accolto la domanda limitatamente ai danni biologici derivanti dal demansionamento professionale e dal conseguente stato di inattività o scarsa utilizzazione del lavoratore. Il risarcimento gli è dovuto per la lesione della integrità
psicofisica e della professionalità,
causata «dai comportamenti posti in essere dalla società resistente e da alcuni
colleghi», previo «accertamento della loro vessatorietà e arbitrarietà».