Revisione della patente: necessaria la comunicazione sulla decurtazione dei punti TAR Puglia-Lecce, sez. I, ordinanza 28.04.2010 n° 269
E’ illegittimo e va pertanto sospeso il provvedimento di
revisione della patente di guida se questo non è preceduto dalla
comunicazione della perdita di tutti e 20 i punti a disposizione.
E’
questo il principio con cui la I sezione del TAR Lecce con ordinanza 28
aprile 2010, n. 269 ha sospeso il provvedimento del Ministero dei
Trasporti di revisione della patente del ricorrente entro 30 giorni,
dovuta alla perdita totale di tutti e venti i punti.
Il TAR
Lecce, in particolare, ha accolto il motivo con cui il ricorrente ha
lamentato la mancata comunicazione del provvedimento presupposto a
quello di revisione della patente impugnato, con cui il Ministero
avrebbe dovuto comunicare al ricorrente la totale decurtazione di
punteggio.
Per il TAR Lecce, infatti, la mancanza in atti
della prova della avvenuta notifica di tale provvedimento presupposto
comporta la conseguente illegittimità di quello impugnato.
Il
ricorrente nel ricorso aveva argomentato, in particolare, che non
avendo in tal modo la PA concesso allo stesso la possibilità di
frequentare i corsi di recupero previsti dalla normativa sulla c.d.
patente a punti e quindi recuperare i punti persi, ciò ha comportato
l’illegittimità del provvedimento gravato.
La I sezione del
TAR Lecce ha pertanto sospeso il provvedimento di revisione gravato e
fissato una nuova Camera di consiglio, dando termine trenta giorni al
Ministero per documentare l’eventuale avvenuta comunicazione del
provvedimento con cui si informava il ricorrente dell’avvenuta
decurtazione di punteggio.
T.A.R.
Puglia – Lecce
Sezione I
Ordinanza 28 aprile 2010, n. 269
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 558 del 2010, proposto da:
XXX, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca De Leo, con domicilio eletto presso Gianluca De Leo in Lecce, via Imbriani 24;
contro
Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’avv.
Avvocatura Distr.le Lecce, con domicilio eletto presso Tar Segreteria
in Lecce, via F.Sco Rubichi 23; Motorizzazione Civile di Lecce,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata
per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota n. 18 del 18.3.2010 dell’Ufficio Provinciale della Direzione Generale per
notificata al ricorrente in data 01.4.2010 e degli atti tramite questa
conosciuti ed alla stessa presupposti,collegati, connessi e/o
consequenziali e, n particolare, della comunicazione dell’Anagrafe
Nazionale degli abilitati alla guida di data 13.3.2010 “dalla quale
risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuiti alla S.V.”,
quaest’ultima mai notificata al ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista
la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Motorizzazione Civile di Lecce;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 28/04/2010 il dott. Carlo Dibello
e uditi per le parti i difensori avv. Marinosci e avv. Carulli ;
Considerata
la necessità di acquisire copia della comunicazione dell’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida datata 13 marzo 2010 , con la
quale si è data comunicazione al ricorrente circa il totale esaurimento
del punteggio a sua disposizione e la conseguente doverosa
sottoposizione a nuove esame di idoneità alla guida ;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di
Lecce, dispone l’acquisizione di copia della Comunicazione
dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida del 13 marzo 2010,
ponendo a carico della amministrazione resistente l’adempimento di
versare in atti il documento entro il termine di giorni 30 dalla
notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza
.
Sospende l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla definitiva decisione dell’istanza cautelare.
Rinvia alla camera di consiglio del 21 luglio 2010 per il seguito.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28/04/2010 con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Viola, Presidente FF
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
L’Estensore
Il Presidente
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/04/2010.