Sull’impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
E’ questo il principio con cui la IV sezione del CdS ha respinto l’appello cautelare proposto dal Ministero dei Trasporti avverso l’ordinanza cautelare emessa dal TAR Lecce, ritenendo sussistente la giurisdizione del GA in caso di revisione della patente di guida, per perdita totale di tutto il punteggio a disposizione.
Per la Sezione, anche nel merito l’appello è infondato non risultando dimostrata la ricezione, da parte del ricorrente, delle comunicazioni di decurtazione del punteggio da parte dell’Anagrafe Nazionale.
Inoltre, ha proseguito il Collegio, “dalla conoscenza dei verbali di contestazione non può desumersi la conoscenza della decurtazione dei punti-patente, perché quest’ultima avviene solo quando l’eventuale contestazione diviene definitiva ex art. 126 bis, comma 2, d.lgs. 285/1992”.