Revisione delle tabelle millesimali e arricchimento senza causa
(Cass. n.5690/11).
Cosa accade se le tabelle millesimali sono errate? Come porre rimedio agli errori contabili nella suddivisione delle spese condominiale che l’applicazione di dette tabelle ha comportato? La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che la pronuncia giudiziale di revisione delle tabelle non può avere efficacia retroattiva e, quindi, vale solo per l’avvenire ma non impedisce al condominio o ai condomini lesi dall’applicazione delle tabelle errate di esercitare azione di arricchimento senza causa. Secondo la Corte “… pur essendo possibile una richiesta dì revisione di tabelle, in sede giudiziaria, in mancanza di apposita delibera dell’ assemblea dei condomini (per la quale la giurisprudenza prevalente … fino alla decisione delle Sezioni Unite 9 agosto 2010 n. 18477, richiedeva il consenso di tutti i condomini) deve riconoscersi che una modifica delle stesse non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva ed anzi avrebbe potuto produrre effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della decisione”. Pertanto non può essere ritenuta contraddittoria la pronuncia di merito che accoglie “… la domanda di arricchimento senza causa, pur dopo aver riconosciuto che una modifica delle tabelle millesimali, in ogni caso, non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva”. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “… la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall’ art. 69 disp. att. cod. civ., non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto all’ unanimità dai condomini, con la conseguenza che l’efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato (Cass. 8 settembre 1994 n. 7696)”.