Revoca del licenziamento: il datore deve comunque pagare le retribuzioni maturate
La Cassazione ha cassato un verdetto
d’appello che, nel prendere atto del dietrofront di un datore di lavoro in
merito al recesso intimato ad un proprio dipendente, aveva erroneamente
condannato l’azienda al risarcimento del danno nella misura di tre mensilità.
Nell’accogliere
il ricorso del lavoratore, infatti, la suprema Corte ha sottolineato che la
ricostruzione retroattiva del rapporto di lavoro comporta il diritto del dipendente,
destinatario del provvedimento solutorio successivamente revocato, alla
corresponsione delle retribuzioni dovute in relazione al periodo corrente dal
disposto licenziamento sino alla predetta revoca, perché il mancato svolgimento
della prestazione lavorativa è imputabile esclusivamente alla condotta della
società datoriale.