Revoca immediata del permesso di soggiorno all’immigrato che viene condannato per la vendita di cd falsi
Revoca immediata del permesso di soggiorno all’immigrato che viene condannato per la vendita di cd falsi o, comunque, per violazioni della legge sul diritto di autore. Tale permesso, inoltre, non può
essergli rinnovato e l’amministrazione non ha nessun obbligo di accertare mediante attività istruttorie “la pericolosità” sociale
dell’uomo.
A questa conclusione è giunto il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio con la sentenza n. 12562, con cui ha spiegato che
“La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati
previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, l. 22
aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela
del diritto di autore e dagli artt. 473 e 474 c. p. , comporta la
revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e
l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica. In tal caso sussiste un automatico impedimento al
rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di una autonoma
valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di
una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una
sanzione accessoria alla condanna, bensí un effetto amministrativo che
la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato
una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di
pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non
meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento
tenuto nel Paese dallo straniero. Inoltre, per ciò che riguarda
l’individuazione dei presupposti ha rilievo giuridico il principio
generale del tempus regit actum, con la conseguenza che non può la
suddetta preclusione ritenersi limitata ai fatti o alle condanne
successive all’entrata in vigore della normativa del 2002. Ne consegue
che l’Amministrazione, una volta riscontrata la sussistenza del fatto
ostativo sopra indicato, considerato dal legislatore come fattore ex se
oggettivamente indicativo di pericolosità sociale non è tenuta a
svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria in merito all’effettiva
pericolosità sociale dell’istante o all’inserimento lavorativo dello
stesso, risultando dette circostanze del tutto irrilevanti, atteso il
carattere automatico della preclusione in questione e la conseguente
natura di atto vincolato del provvedimento di diniego”.