Ricevere pubblicità non desiderata può provocare un danno morale
Come ha deciso il Tribunale di Bari (sentenza 3480/09), la
conservazione non autorizzata da parte di un operatore commerciale dei
dati personali relativi ad un altro operatore che in precedenza, ne
aveva chiesto espressamente la cancellazione e/o distruzione,
riscontrata da quest’ultimo in occasione di un successivo invio di
materiale promozionale e pubblicitario a mezzo e-mail, integra un fatto
illecito commesso in violazione degli articoli 2, 11 e 13 del D. Lgs.
196 del 2003, laddove l’inoltro del medesimo materiale pubblicitario da
parte di un soggetto ad un altro, sia avvenuto conservando a tale scopo
i dati del destinatario (indirizzo, nome, fax, mail) precedentemente
acquisiti da parte di altro soggetto per altri scopi. In tale ipotesi,
può quindi essere ritenuta la sussistenza del danno morale secondfo
l’articolo 2059 del codice civile, consistente nel fastidio e
turbamento dovuti alla plurima ricezione di materiale pubblicitario e
promozionale non desiderato, ed alla necessità di riservare attenzione
alle necessarie risposte e diffide legali.