Ricevuta una cartella fiscale sbagliata? Ecco che cosa fare per farsela cancellare
Basta un’autocertificazione e si cancellano i debiti a ruolo. Basta la sua dichiarazione e l’agente della riscossione, verificato che è tutto in regola, deve cancellare i debiti iscritti a ruolo. In sedici mesi, a seguito della direttiva Equitalia del 6 maggio 2010, su 45mila autocertificazioni dei contribuenti, sono state accolte il 91% delle richieste di annullamento (si veda Il Sole 24 Ore del 6 ottobre). Solo il 9% circa delle istanze sono state respinte perché la documentazione presentata non era regolare. Insomma, l’agente della riscossione fa il consulente del contribuente e, verificata la regolarità della richiesta, cancella subito i debiti iscritti a ruolo se le somme non sono dovute.
La direttiva anti-burocrazia
Il 6 maggio 2010 Equitalia ha emanato la direttiva, grazie alla quale chi riceve una richiesta di pagamento non dovuta può chiedere direttamente all’agente della riscossione la sospensione del pagamento e delle eventuali procedure esecutive (pignoramenti o espropriazioni forzate), senza perdere tempo e fare avanti e indietro tra i diversi uffici, enti impositori e agente della riscossione.
Con questa direttiva, Equitalia e gli altri agenti della riscossione possono, dunque, aiutare i cittadini a definire le pratiche in sospeso con gli enti creditori. I contribuenti possono fare valere le proprie ragioni, grazie all’attività dei vari agenti della riscossione che in questo modo superano alcune carenze degli enti impositori.
Il cittadino può chiedere all’agente della riscossione la sospensione della riscossione quando:
– ha già pagato le somme indicate nella cartella prima della formazione del ruolo;
– ha ottenuto una sospensione amministrativa (dall’ente creditore) o giudiziale (dal giudice) a seguito di ricorso;
– ha ottenuto una sentenza favorevole da parte del giudice competente.
Al cittadino basta presentare allo sportello dell’agente della riscossione il modello di autodichiarazione, disponibile presso tutti gli sportelli e scaricabile dal sito internet www.gruppoequitalia.it. Per giustificare la richiesta di annullamento, all’auto-dichiarazione, il contribuente deve allegare la necessaria documentazione, quale, ad esempio, la sentenza della Commissione tributaria, le ricevute di pagamento, il provvedimento di sgravio e/o di sospensione. Il modello può essere spedito, inviato via fax o tramite mail all’agente della riscossione. Sarà cura dell’agente sospendere la riscossione e farsi carico di verificare la correttezza dei documenti forniti dal contribuente con l’ente creditore che, in caso affermativo, emette il provvedimento di annullamento del debito (sgravio).
L’accertamento esecutivo
La possibilità offerta al contribuente è importante perché riguarda la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o anche l’avviso, quale, ad esempio, l’accertamento esecutivo in “pista” dal 1º ottobre 2011, o l’avviso di addebito, che possono essere sospesi in via amministrativa, giudiziale e, alle condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010, anche dagli agenti della riscossione. Per il nuovo “accertamento esecutivo” che può essere emesso dagli uffici delle Entrate dal 1º ottobre 2011, relativo ai periodi d’imposta 2007 e successivi, “scompare” la cartella di pagamento.
Va però tenuto conto che è, in ogni caso, prevista una sospensione generalizzata di 180 giorni. Considerati i tempi per il ricorso, 60 giorni, ai quali si aggiungono i 30 giorni previsti per il “passaggio” delle somme chieste agli agenti della riscossione, più la sospensione di 180 giorni, si arriva a una tregua di 270 giorni, prima che l’agente della riscossione possa attuare procedure esecutive.