RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVERSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL C. d. S.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVERSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL C. d. S.
Ricorso giurisdizionale
per la xxx in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’ Avv. Angelo Pisani per mandato a margine del presente atto, elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli, alla Piazza Vanvitelli, n. 15
contro
Questura di Napoli – sezione Polizia Stradale
OGGETTO: Annullamento processo verbale n. 7229535 elevato e contestato in data 25.01.2006, dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli;
Esposizione sommaria dei fatti
Il personale dell’Ufficio Viabilità della Sezione Polizia Stradale della Questura di Napoli, in epigrafe indicato, in data ….., in Napoli, alla via …., elevava e contestava in danno della ricorrente – obbligato in solido il seguente provvedimento: Verbale N. ….. senza indicazione dell’importo da pagare per presunta violazione dell’art 93 comma 7 del CDS comminando quale sanzione accessoria il sequestro amministrativo del veicolo
Motivi dell’impugnazione
Avverso il prefato atto nonché le presunte sanzioni ed illeciti amministrativi di cui sopra, il sottoscritto procuratore alla lite propone ricorso chiedendo, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale di accertamento opposto, l’annullamento ed archiviazione del medesimo provvedimento in uno a tutti gli atti precedenti e successivi ad esso collegati e per i seguenti motivi:
Il ricorrente a mezzo del suo procuratore Avv. Angelo Pisani deduce l’errata valutazione dei fatti posti a base dell’accertamento trasfusi nel verbale oggi opposto nel quale veniva erroneamente contestato che il trasgressore “circolava alla guida del veicolo indicato per il quale non era stata rilasciata la carta di circolazione.” E con successivo atto si provvedeva ad irrogare anche l’illegittima ed inammissibile sanzione accessoria del sequestro amministrativo;
Dagli atti che si offrono in visione all’Ill.mo giudicate emerge inconfutabilmente l’errore in fatto ed in diritto in cui sono incorsi gli accertatori al momento della contestazione: infatti è di tutta evidenza che gli stessi non sono stati in grado di riconoscere il documento di circolazione del veicolo rilasciato dai competenti uffici della motorizzazione della Repubblica di Germania (documento allegato) la cui validità legale anche nello stato italiano è fuori dubbio, trattandosi di paesi appartenenti alla CE in cui vige, dal trattato costitutivo e per reciproco riconoscimento, il principio di libera circolazione di persone, beni e merci all’interno degli stati membri. Ad ogni buon conto, e per mero tuzzonismo giuridico, si rappresenta che il veicolo di proprietà della ricorrente, la cui circolazione è stata oggetto di infrazione e contestazione, è stato acquistato dalla SNC Fast Car in data 13/01/2006 direttamente in Germania presso un concessionario locale ( documento di acquisto allegato) e poi regolarmente importato in Italia unitamente ai documenti attestanti l’idoneità alla circolazione e quivi messa a disposizione della clientela con regolare targa di prova.
Pertanto, da qualsiasi lato si guardi la questione non può che richiedersi l’annullamento e l’archiviazione del provvedimento impugnato e di ogni altro successivo e conseguente atto, perché privi di ogni presupposto e condizione di legge anche in violazione della normativa comunitaria sulla libertà di circolazione all’interno degli stati membri.
Tutto ciò premesso, l’istante riportandosi a tutti gli atti scritti difensivi, nonchè eccezioni e difese comunque formulate e da produrre, con riserva di ogni eventuale impugnativa, anche in conseguenza dell’eventuale comportamento processuale della resistente, chiede che l’Ill.mo Sig. Giudice adito voglia così provvedere:
– dichiarare il verbale n. ….., in oggetto, elevato e contestato il giorno 25/01/06 relativa ad una contravvenzione al CDS, carente di legittimazione passiva,e di responsabilità del ricorrente e comunque, nullo, illegittimo ed inammissibile, nonché improponibile ed improcedibile e per l’effetto revocarlo in uno a tutti gli atti successivi e consequenziali ad esso collegati per i motivi di cui sopra;
– dichiarare non dovuta alcuna somma e per nessuna causa all’ente richiedente, e riconoscere il ricorrente quale estraneo alle contestazioni;
– dichiarare nulla e infondata, nonchè illegittima e ingiustificata la sanzione amministrativa non quantificata nel suo ammontare trasfusa nel verbale oggetto della presente opposizione
– dichiarare nullo ed inefficace, il sequestro amministrativo del veicolo in conseguenza della caducazione della sanzione principale.
– con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Con riserva di indicare i testi e di ulteriormente dedurre e produrre ed articolare prove.
Napoli, lì Avv. Angelo Pisani