Ride bene… chi non fa scherzi pericolosi
Uno scherzo mette a repentaglio l’incolumità di un collega: legittimo il provvedimento di destituzione intimato dall’azienda. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 5958/13.
Il caso
Mentre un dipendente di un’azienda di trasporto pubblico sta effettuando la manutenzione del tetto di un minibus, un collega si mette alla guida del mezzo percorrendo alcuni metri all’interno del piazzale, per scherzo. Così mette a repentaglio l’incolumità dell’operaio. Per questa condotta, sia i giudici di primo grado che di appello, rigettano il ricorso che chiede l’illegittimità del provvedimento di destituzione intimato al lavoratore dall’azienda. A parere dei giudici, infatti, la condotta, pur non intenzionalmente diretta a provocare lesioni al dipendente, «era tuttavia caratterizzata dall’elemento soggettivo sub specie del dolo eventuale», vista l’accettazione consapevole del concreto rischio di provocare un infortunio all’operaio che si trovava sul tetto del minibus, con la possibilità di arrecare un danno anche all’azienda. La questione arriva in Corte di Cassazione dove, però, il verdetto non cambia. Secondo gli Ermellini, il lavoratore aveva «di certo» accettato il rischio di caduta del dipendente, con possibile danno per quest’ultimo e per l’azienda. Anche perché – si legge in sentenza – l’effetto sorpresa, la perdita di equilibrio e lo spavento sono variabili idonee, insieme alla mancanza di appigli sul tetto del mezzo, «a neutralizzare, anche una eventuale capacità di controllo». Il ricorrente, visto il rigetto del ricorso, dovrà anche pagare le spese di giudizio.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it