Riduzione dei termini di comparizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo, i termini di comparizione sono regolati dagli artt. 163 bis, 645 e 165 del Codice di Procedura Civile. Ai sensi dell’art. 163 bis, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni, ma, nelle cause che richiedono una pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’opponente, abbreviare fino alla metà tale termine.
L’art. 645 dispone che, in seguito all’opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, ma i termini di comparizione sono ridotti a metà. Infine, ex art. 165, l’opponente, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini, a norma del secondo comma dell’articolo 163 bis, è tenuto a costituirsi in giudizio. Con riferimento a tale disposizione, il Tribunale di Piacenza, con la Sentenza n. 347/2010, ha dichiarato improcedibile l’opposizione, proposta da una società, avverso il decreto ingiuntivo, ottenuto nei propri confronti, su conforme richiesta di una società cooperativa, svolgente attività di ristorazione. Quest’ultima ha eccepito l’improcedibilità della domanda per tardività della costituzione in giudizio dell’opponente ex artt. 645 e 165 c.p.c.
Il Giudice, infatti, ha rilevato che l’opponente aveva assegnato alla società convenuta un termine di comparizione di sessantadue giorni, ovvero inferiore al termine ordinario di novanta giorni previsto dall’art. 163 bis c.p.c. Ne deriva che l’opponente si è avvalso della facoltà di dimidiazione dei termini a comparire ex art. 645 comma 2 c.p.c. Ora, il Giudice ha anche precisato che la riduzione dei termini di comparizione nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo ha carattere facoltativo, in quanto l’opponente, anziché avvalersi della disposizione di cui all’art. 645 c.p.c., può assegnare al convenuto il termine ordinario di comparizione o anche uno maggiore, ma la concessione di un termine per la costituzione inferiore al termine ordinario, anche se ciò sia dipeso da un errore o da una scelta inconsapevole, comporta necessariamente l’utilizzo della facoltà di dimidiazione. Ma, qualora l’opponente si avvalga della facoltà di dimidiare il termine di comparizione ex art. 645 c.p.c., anche il termine assegnato al medesimo per la costituzione, ex art. 165 c.p.c., viene ridotto della metà. Pertanto, l’opponente avrebbe dovuto costituirsi non già, secondo quanto è avvenuto nel caso di specie, entro dieci giorni dalla citazione, ma entro cinque giorni. Inoltre, ha aggiunto il Giudice, il diritto al giusto processo comporta che il processo va governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto è assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività.
Aderendo ai principi esposti, il Giudice ha dichiarato l’opposizione improcedibile, con conseguente declaratoria di definitività del decreto opposto.