Rifiuti, Decreto legislativo del 15 novembre 1993. Pisani ‘“Virtuale” smaltimento dei rifiuti, gli utenti non devono pagare la Tarsu’
Il presidente dell’associazione Noiconsumatori.it, l’avv. Angelo Pisani, in una lettera che sarà inoltrata a tutti i Comuni colpiti dallo scandalo rifiuti, ricorda agli amministratori pubblici che non è giusto e legittimo, nonostante i disservizi e palesi inadempimenti della P.A., causa di danni alla salute, all’immagine ed alla vita di relazione, far pagare ai cittadini della Campania una tassa così alta per il “virtuale” smaltimento dei rifiuti. Ricordando che la Campania è l’unica regione in Italia continuamente e solitamente famosa per l’emergenza e pericolo rifiuti, il Presidente di Noiconsumatori.it chiede ai Sindaci la sospensione del pagamento dei tributi o almeno la riduzione del 60% come previsto dalla normativa vigente, ricercando e sanzionando il altro modo i responsabili dell’accaduto.
Secondo l’avv. Angelo Pisani, a seguito dei noti scandali ed emergenze in atto per la mancata raccolta e smaltimento dei rifiuti, che non sono conseguenza di casi fortuiti o di forza maggiore, ma solo di negligenza, imperizia, omissioni ed incapacità gestionale e programmatica dei politici e dei privati responsabili del settore e verificandosi tale problema da anni nella sola Regione Campania, non possono le amministrazioni Comunali e la stessa Regione pretendere di richiedere il pagamento della tassa sui RSU avendo disatteso e trascurato il primario dovere della prestazione del servizio e di tutela dei diritti dei cittadini.
Sempre più spesso il servizio prestato, oltre che essere carente, è completamente assente, soprattutto per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti speciali (frigoriferi, materassi, mobili, rifiuti speciali, lavatrici e quant’altro). Pertanto il cittadino-utente può agire in via giudiziaria per chiedere l’accertamento, tra l’altro palese e notorio a livello internazionale, dell’inadempimento della P.A. e, quindi, di sentirsi riconoscere la facoltà ed il diritto di sospendere o ridurre al 40% il pagamento del tributo oppure egli può citare l’amministrazione per violazione dei fondamentali diritti della cittadinanza ed ricevere il risarcimento di ogni danno esistenziale o alla salute subìto.
“Infatti – ricorda Pisani – l’art. 59 co. 4 e 6 del dlgs n. 507 del 1993, istitutivo del tributo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani prevede che, nel caso di carente prestazione del servizio, il tributo possa essere ridotto nella misura del 40% o addirittura sospeso. Dunque in moltissimi casi il cittadino potrebbe chiedere la riduzione dell’importo da pagare, rivolgendosi anche agli organi di giustizia tributaria, oltre che ordinaria, mentre, non è consigliabile e consentito sospendere di propria iniziativa il pagamento del tributo o ridurne l’ammontare prima di aver ottenuto un provvedimento giudiziale o autorizzativo”. Infine – aggiunge Pisani – nel caso di accertato pericolo per la salute pubblica verificato dalle competenti autorità sanitarie il cittadino può sospendere il pagamento del tributo e provvedere a proprie spese alla rimozione dei propri rifiuti (art. 59 co. 6).
SI ALLEGA TESTO DI LEGGE PER OPPORTUNO CONFRONTO :
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (1)
Art. 58. Istituzione della tassa (2).
1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell’ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento (3) ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.
* Comma 1: modificato dall’articolo 39, comma3 lettera a), Legge 22 febbraio 1994, n. 146.
Inizio
Art. 59. Attivazione del servizio (2).
1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (4), sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all’entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrale sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. Tenuto conto del disposto dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.
6. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.