Rifiuti. DETERMINAZIONE della TASSA in RELAZIONE allo SVOLGIMENTO del SERVIZIO
Art.9
La tassa è comunque dovuta per intero in tutti i casi in cui il servizio è di fatto espletato al di fuori delle zone perimetrate.
Gli occupanti o detentori degli insediamenti, situati fuori dell’area di raccolta, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori.
In tale ipotesi la tassa è dovuta:
a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino contenitore, rientrante nella zona perimetrale o di fatto servita, non supera 800 mt.;
b) in misura pari al 30% della tariffa, se la suddetta distanza supera mt.800 e fino a mt. 1.000;
c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a mt. 1.000 –
Nel caso in cui il servizio, sebbene istituito ed attivato, non venga svolto o venga svolto in grave violazione di quanto stabilito nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana (in merito alla distanza, capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta), la tassa è dovuta nella misura pari al 40% della tariffa.
Si configura grave violazione delle disposizioni regolamentari:
a) il mancato rispetto del limite massimo di distanza dei contenitori di oltre il
25%;
b) il mancato rispetto del limite minimo della capacità dei contenitori di oltre il 25%;
c) il mancato rispetto della frequenza della raccolta, ove comporti l’impossibilità per gli utenti di usufruire dei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
Tali circostanze devono essere portate a conoscenza, mediante diffida, al Gestore del servizio e al competente Servizio Tributario.
Ove, entro 30 giorni dalla diffida, non si provveda ad eliminare il disservizio, la tassa sarà applicata nella misura ridotta del 40% per il periodo decorrente dalla notifica della diffida alla data di eliminazione del disservizio. –