Rimborsi per cancellazione, ritardi o incidenti di autobus, corriere e navi.
Se prima era un diritto che spettava solo a
coloro che viaggiavano in aereo, adesso il rimborso per cancellazione, ma anche
ritardo, spetta anche a coloro che viaggiano in autobus, corriere e navi. Lo ha
stabilito ieri la Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che ha deciso
che per i viaggiatori marittimi sono previsti rimborsi del 25% sul prezzo del
biglietto in caso di ritardo di 1-2 ore, del 50% per ritardi di oltre due ore e
del 100% nel caso in cui la compagnia marittima non abbia provveduto ad un
servizio di trasporto alternativo. Mentre per chi viaggia in autobus o corriera
sono state adottate le seguenti disposizioni: se il viaggio è cancellato o
posticipato di più di 2 ore, i passeggeri hanno diritto ad avere un biglietto
per un altro servizio di trasporto con un orario simile a quello scelto e se
non è possibile devono essere informati su tutti i servizi disponibili. In caso
contrario la compagnia di trasporto deve rimborsare la metà del prezzo del
biglietto pagato dal cittadino. Per quanto riguarda le persone portatrici di
handicap, non si può negare loro il diritto a viaggiare a bordo di una nave, di
un autobus o di una corriera, quando la loro sicurezza non può essere messa in
pericolo. Hanno, inoltre, diritto a ricevere assistenza gratuita nei porti dove
troveranno personale qualificato per l’adeguata assistenza. Infine, per i casi
estremi, nel caso di incidenti, anche mortali, di autobus e corriera, la
compagnia del servizio di trasporto deve pagare, senza ritardi, una somma
proporzionale al danno causato; in caso di morte del passeggero il rimborso
previsto parte da 21mila euro.
Claudia Petruccelli