Rimborso delle spese urgenti sostenute dal singolo condomino
Ai sensi dell’art. 1134 c.c., il condomino che sostiene spese per interventi di conservazione della cosa comune senza autorizzazione dell’ammministratore o dell’assemblea non ha diritto ad alcun rimborso, salvo che si tratti di spese urgenti. La prova dell’asserita urgenza delle spese grava sullo stesso condomino e consiste, secondo la Suprema Corte, nella dimostrazione della necessità di eseguire gli interventi per conservare la cosa comune senza ritardo e, quindi, senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini. Tale accertamento di fatto compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sostenuto da adeguata e congrua motivazione. Nel caso di specie, la Cassazione ha applicato il suddetto principio di diritto con riferimento ad interventi di manutenzione per la copertura del fabbricato, al fine di evitare infiltrazioni di acque meteoriche negli appartamenti del piano mansardato.