(Corte di Cassazione, Sez. Un. civ., 28 gennaio 2011, n. 2064)
Le Sezioni Unite delle Corte di Cassazione, con la sentenza in rassegna, chiariscono la dibattuta questione concernente la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario, ovvero di quello tribuario, nei procedimenti in cui si controverta della restitiuzione dell’IVA indebitamente pagata – in base alla sentenza n. 238 del 2009 della Corte Costituzionale – sulla TIA.
La Suprema Corte, richiamando il principio secondo il quale: “In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell’applicazione di un’aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poichè, infatti, soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all’ammontare dell’imposta applicata in misura contestata“; ritiene, dunque, susssitente la giuridisdizione del Giudice ordinario anche nel caso – come quello in esame- in cui il debito (il pagamento dell’IVA) venga interamente contestato.
La Corte precisa, infatti, che le controversie relative all’indebito pagamento dei tributi seguono la regola della devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario soltanto quando si debba impugnare uno degli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e, di conseguenza, il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10.
Da ciò consegue che il Giudice ordinario si riappropria della giurisdizione nell’ipotesi, come quella di specie, in cui la controversia si svolga tra due soggetti privati in assenza di un provvedimento che sia impugnabile soltanto dinanzi al Giudice tributario.