Rimborso obbligatorio: in caso di coincidenze rileva il ritardo di almeno 3 ore alla destinazione finale
Il passeggero di un volo con una o più coincidenze che abbia subito un ritardo alla partenza inferiore ai limiti stabiliti dalle norme europee, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto alla compensazione pecuniaria. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 2013 relativa alla causa C-11/11.
Il caso
Una donna deve volare da Brema ad Asuncion via Parigi e San Paolo ma, a causa di un ritardo di circa due ore e mezza alla partenza, perde le coincidenze previste, giungendo infine a destinazione con undici ore di ritardo. La compagnia aerea viene pertanto condannata a corrispondere alla cliente un risarcimento, comprensivo della somma di 600 euro. Il giudice di cassazione tedesco, però, chiede alla Corte Ue se l’art. 7, regolamento n. 261/2004 (provvedimento che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato), debba essere interpretato nel senso che il passeggero di un volo con una o più coincidenze abbia diritto a compensazione pecuniaria nel caso in cui sia partito con un ritardo inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 6 del predetto regolamento, ma abbia tuttavia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto. I giudici europei rilevano anzitutto che nella normativa richiamata non si rinviene alcuna definizione in ordine al ritardo di un volo: mentre in alcuni contesti si fa riferimento alla partenza, in altri conta l’arrivo alla destinazione finale. La Corte, tuttavia, ha già dichiarato che, in caso di ritardo pari o superiore a tre ore, i passeggeri dei voli hanno diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7, regolamento n. 261/2004, come i passeggeri il cui volo iniziale sia stato cancellato: entrambi, infatti, subiscono una perdita di tempo irreversibile e, di conseguenza, un disagio analogo. Dal momento che, in caso di ritardo, il disagio si concretizza all’arrivo alla destinazione finale, la Corte ha precisato che, ai fini della citata compensazione pecuniaria, rileva l’orario di arrivo previsto a destinazione. Di conseguenza, in caso di volo con una o più coincidenze, bisogna considerare l’orario d’arrivo previsto alla destinazione finale, cioè la destinazione dell’ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero. La Corte precisa che, in ogni caso, le conseguenze finanziarie per il vettore non possono essere sproporzionate rispetto all’obiettivo dell’elevato livello di protezione dei passeggeri del trasporto aereo: le compagnie non sono tenute a versare la compensazione pecuniaria qualora dimostrino che la cancellazione o il ritardo prolungato siano dovuti a circostanze eccezionali o che sfuggono all’effettivo controllo del vettore. In conclusione, secondo i giudici europei, l’art. 7, regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il passeggero di un volo con una o più coincidenze che abbia subito un ritardo alla partenza inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto alla compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all’esistenza di un ritardo alla partenza.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it