Rinuncia alla carta di credito: va riconsegnata e il recesso va comunicato in forma scritta
Secondo il Tribunale civile di Bari (sentenza n. 543/10), la richiesta di blocco della carta di credito, secondo quanto previsto dal “manuale operativo per le banche” impedisce il solo rinnovo della carta, che pertanto, rimane valida sino alla scadenza naturale,
senza la restituzione materiale della carta stessa, debitamente
invalidata, e la comunicazione scritta di recesso contrattualmente
prevista dalla convenzione che regola tale rapporto, comportando la
legittimità degli addebiti effettuati dall’istituto di credito. Ciò in
quanto, se manca la restituzione della carta di credito, in tal modo, di fatto si impedisce alla Banca con la quale è in essere il rapporto, ed alla Società di gestione della stessa carta, di bloccare il suddetto mezzo di pagamento prima della sua naturale scadenza.