Riportare Equitalia nella legalità. Lettera aperta a Berlusconi e Tremonti
Ill. mo Presidente del Consiglio – Ill. ministro dell’Economia
Qualche
giorno fa, nel mio studio, è venuto l’ennesimo cliente sconvolto. Era
andato in banca per pagare gli stipendi dei propri dipendenti (sedici)
ed aveva trovato il conto bloccato per un pignoramento Equitalia nelle
forme dell’art.72 bis del DPR 602/1973, pignoramento che non gli era
stato notificato. La banca aveva approfittato dell’occasione per
comunicargli che gli negava l’accensione di un mutuo anche se già
concordato.
Il mio cliente era ovviamente disperato e si sentiva
cosi’ in colpa da considerarsi degno delle peggiori punizioni,
apprestandosi quindi a dire addio alla propria attività lavorativa. Per
rincuorarlo gli ho raccontato a mo’ di favoletta uno scampolo di storia
tratto dal ‘Mercante di Venezia’ e riadattato in semplicità: un
mercante veneziano perde tutto, nave e carico, a causa di una tempesta.
Il suo finanziatore lo trascina davanti al giudice veneziano per
l’adempimento del contratto e della clausola di garanzia che prevedeva
l’asportazione di un pezzo di carne viva dal petto del disgraziato
debitore. Porzia, nei panni del giudice, così sancisce: “Incidi pure,
ma il contratto non parla nè di una goccia di sangue nè di un lembo di
pelle. E alla prima goccia di sangue che il tuo debitore verserà ti
farò arrestare per tentato omicidio di un cittadino veneziano”.
Bella
questa conclusione? Perchè nessuno può essere ucciso per i suoi debiti,
o reso schiavo o vessato, o affamato, e bello anche quel “cittadino
veneziano”. Come ci farebbe piacere sapere che lo Stato è orgoglioso di
noi, di ciascuna delle persone che vivono ed operano nel nostro
territorio, tanto da proteggerlo da ogni abuso, da chiunque commesso
sul proprio suolo.
Ricordate “La misericordia si addice al re più
della corona”, la misericordia che da benevola condiscendenza puo’
essere interpretata oggi come fratellanza pacifica.
Avete mai
letto quanto contenuto nel sito Equitalia? C’è un articolo
sull’ordinanza della Corte Costituzionale che ritiene non fondata la
questione di legittimità costituzione dell’art. 72 bis. Equitalia mi
sembra che dimentica spesso che e’ il diritto il giusto mezzo, e che la
giustizia non concede mai a nessuno di comportarsi da vincitore in
battaglia. La Corte Costituzionale assicura la fondatezza della
legittimità dell’articolo in questione perchè -specifica- il
pignoramento esattoriale come qualsiasi altro pignoramento va sempre
notificato al debitore e questo permette al soggetto debole di
provvedere alla verifica di quanto gli viene richiesto, al pagamento o
all’opposizione.
E’ vero: non è permessa l’opposizione ai sensi
degli art. 615 e 617 cpc per i ruoli esattoriali con particolare
riferimento ai difetti di notifica degli atti esecutivi. Ma un conto
sono i ruoli esattoriali e un conto sono gli altri crediti non
esattoriali che Equitalia continua a trattare come tali. Un conto è il
difetto di notifica ed altro è l’inesistenza della notifica. La norma
non può essere utilizzata forzatamente come una mannaia del boia,
neppure per garantire i crediti dello Stato. Leggevo in questi giorni
che Lei, ministro Tremonti, ribadisce la necessita’ della riduzione
delle aliquote anche come mezzo per ridurre l’evasione fiscale. Bene.
Mi domando: un’esecuzione come quella descritta non fa altrettanti
danni ai contribuenti e allo Stato?
Volete altri esempi?
Tizio
(sono fatti accaduti e vincolati dal segreto professionale) chiude la
sua impresa nel 1998, nel 2009 gli viene comunicata l’avvenuta
trascrizione ipotecaria sulla sua casa per omesso pagamento dell’Iva
del 2001.
Ancora?
Tizio paga a suo tempo il condono in una
rata unica stralciando dalle voci che gli comunica Equitalia quella che
non poteva essergli richiesta perche’ opposta e su cui pendeva un
provvedimento del giudice adito. Comunica con lettera raccomandata ad
Equitalia la sua scelta. Nel 2009 gli viene notificato fermo
amministrativo dell’auto per gli importi condonati perche’ Equitalia ha
ritenuto acconto il versamento effettuato in unica rata e non essendo
stata versata la seconda rata (che’ il contribuente riteneva non
dovuta) ha considerato il debitore decaduto dal beneficio del condono e
quanto versato mero acconto.
Inoltre, per descrivere l’uso che Equitalia fa dell’istituto della rateizzazione ci vorrebbe molto più di una semplice lettera.
Per questo non disturbo oltre, ma se ci fosse bisogno di altri esempi sono a disposizione.
Ogni
giorno -noi avvocati e cittadini contribuenti- scopriamo un modo nuovo
di interpretare la legge che porta il marchio Equitalia.
E così
vogliate perdonare quello che non è un semplice sfogo, ma l’amara
considerazione che questo Paese -che vanta una storia e una tradizione
di giuristi di grande intelletto e umanità, dai pretori romani ai
Beccarla, dai Calamandrei ai giuslavoristi di qualche decennio fa- ora
si impiglia nella rete dell’utile a ogni costo e a scapito dei diritti
dei cittadini.