Riprende la casa del vicino: per la Cassazione non c’è violazione della privacy
Riprendere con la telecamera l’abitazione di un vicino non costituisce reato, non potendo invocare la privacy il condomino che non ha “protetto” la sua casa da occhi indiscreti. In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte a conclusione di un iter processuale avviato con una querela nei confronti di un vicino di casa per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.). L’improvvisato regista infatti era stato sorpreso sulla pubblica via a riprendere la casa del vicino, ed in sede di assemblea condominiale aveva ammesso di aver effettuato la registrazione per documentare un abuso edilizio commesso dalla parte offesa.
In primo grado il Tribunale di Nola ritenendo sussistenti gli estremi dell’interferenza illecita condanna l’autore delle videoriprese, il quale tuttavia ottiene una riforma della sentenza di I grado da parte della Corte di Appello di Napoli. Secondo i Giudici napoletani infatti, non era stato provato che le riprese avessero interessato l’interno dell’abitazione della parte offesa e che comunque non era configurabile il reato di interferenze illecite nella vita privata i quanto i comportamenti ripresi «non erano sottratti alla normale osservazione dall’esterno». Avverso tale pronuncia, la parte offesa ricorre alla Cassazione insistendo nuovamente sulla sussistenza del reato di cui all’art. 615 bis c.p., e lamentando l’illogicità della motivazione della sentenza di II grado, con conseguente richiesta di annullamento.
La Cassazione Penale, sez. V, con sentenza 11 maggio 2012, n. 18035 rigetta il ricorso ribadendo quanto riportato nella sentenza d’appello ed evidenziando il principio secondo cui, «la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei», conseguentemente secondo gli Ermellini il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della privacy, se le sue azioni pur svolgendosi in luoghi di privata dimora possono essere liberamente osservate “senza ricorrere a particolari accorgimenti”.
In sostanza sembrerebbe che un paio di tende sarebbero state sufficienti a “schermare” l’abitazione da osservatori esterni, tuttavia nel caso specifico bisogna ricordare che non è stato provato che le riprese abbiano avuto ad oggetto l’interno della casa della parte offesa, cosa che avrebbe potuto incidere anche dal punto di vista delle modalità operative effettuate. In altre parole provando che le riprese avessero avuto ad oggetto l’interno dell’abitazione, si sarebbe potuto dedurre anche l’utilizzo di eventuali funzioni di zoom da parte del condomino, e di conseguenza il ricorso ai particolari accorgimenti tecnici cui si fa riferimento nella sentenza della Cassazione.