Riprese nascoste utilizzabili contro il lavoratore sospettato di furto
Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 20722 dell’ 1 giugno 2010. Sono utilizzabili le riprese fatte di nascosto dall’azienda a un lavoratore sospettato di furto. Mentre restano illegittime, secondo lo Stauto dei lavoratori, le riprese fatte per controllare la qualità del lavoro. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di cassazione, che con la sentenza 20722 dell’ 1 giugno 2010, ha respinto il primo motivo di ricorso di un cassiere accusato dalla Corte d’Appello di Venezia, di appropriazione indebita aggravata, per aver sottratto una somma di denaro dal bar in cui lavorava. Contro tale decisione l’uomo, scoperto in seguito alle riprese di una telecamera posizionata nel locale senza alcun avvertimento, denunciava violazione degli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, per violazione del suo diritto di riservatezza. La Cassazione, nell’esaminare il caso, ha invece affermato che in casi di sospetta infedeltà del lavoratore addetto alle operazioni di registrazione e di cassa, il datore può adottare misure di sorveglianza atte a proteggere il patrimonio aziendale. Alla fattispecie va cosí applicato il principio di diritto per cui, “gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l’accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell’attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio azienda/e da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dellart. 191 CPP di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato”.